Il mezzo rimane incastrato sulla sommità del viadotto privo di segnaletica indicante i limiti di altezza e in tratto di divieto di transito per lavori, riportando danni materiali (Tribunale di Palmi, Sentenza n. 365/2021 del 03/05/2021 – RG n. 1371/2016)

La Società proprietaria dell’automezzo danneggiato cita a giudizio la Provincia di Reggio Calabria per vederla condannata al risarcimento dei danni a seguito di un sinistro stradale verificatosi in data 22/7/2015.

La Società espone:

-) di essere proprietaria del veicolo tipo autocarro SCANIA R310 che in data 22/7/2015, alle ore 16.45 circa, il mezzo la Strada Provinciale Palmi Tonnara – che congiunge la Strada Statale 18 con la Tonnara di Palmi – in direzione “monte -mare”;

-) che giunto in corrispondenza del cavalcavia delle Ferrovie della Calabria, ubicato alla contrada San Francesco, nel tentativo di transitarlo, urtava la sommità del ponte, rimanendovi incastrato;

-) che l’altezza del viadotto non era in alcun modo segnalata così come attestato nel verbale redatto dagli Agenti della Polizia Municipale di Palmi intervenuti sul luogo del sinistro.

La Provincia si costituisce in giudizio addebitando il sinistro all’automezzo che percorreva il tratto di strada ove erano presenti segnali di divieto di transito per lavori in corso debitamente autorizzati con Ordinanza n. 82 del 15/7/2015.

Tale tratto di strada, infatti, era tata chiusa al traffico veicolare in corrispondenza del sovrappasso della linea ferroviaria in gestione alla Rete Ferroviaria che stava eseguendo alcuni lavori di adeguamento della linea ferroviaria.

All’esito dell’istruttoria risulta accertata la dinamica del sinistro occorso all’automezzo di proprietà della società attrice, risultando dato pacifico che lo stesso, percorrendo la strada provinciale che collega la SS18 con la località Tonnara di Palmi, urtava con la parte superiore destra contro un cavalcavia delle Ferrovie della Calabria rimanendovi incastrato.

Il verbale della Polizia Municipale riporta “la presenza di segnaletica orizzontale di delimitazione della carreggiata, e la presenza di segnaletica indicante limite di velocità e pericolo generico in direzione monte/mare corsia dx” , precisando altresì che “da sopralluogo effettuato, il tratto di strada interessato dal sinistro, di competenza provinciale, risultava privo di segnaletica indicante i limiti prescrittivi di altezza nella direzione di marca del veicolo A” .

Ergo, in quel tratto di strada difettava – al momento del sinistro – la segnaletica obbligatoria prescritta dall’art. 118 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada – Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli ai sensi del quale il “segnale di divieto di transito ai veicoli aventi una determinata altezza.

La segnaletica deve essere posta solo se l’altezza ammissibile sulla strada è inferiore all’altezza dei veicoli definita dall’ articolo 61 del Codice strada, pari a metri 4: nel caso di specie tale adempimento è stato curato solo successivamente al sinistro oggetto di causa, come comprovato dal materiale fotografico prodotto in giudizio che riporta altezza consentita sino a 3.70 metri.

Il Tribunale ritiene che di tale omissione, cui causalmente riferibile il sinistro, debba rispondere la proprietaria della strada.

Inoltre, i due agenti della Polizia Municipale di Palmi, escussi nel corso dell’istruttoria, hanno dichiarato di non essere a conoscenza di detta ordinanza e di non avere, per tale ragione, elevato alcuna contestazione nei confronti del conducente dell’automezzo ai sensi dell’art. 6 del codice della strada per violazione di provvedimento di sospensione della circolazione veicolare.

Ebbene, considerato che la strada in questione rimaneva aperta al traffico, in capo all’amministrazione convenuta permaneva l’obbligo di custodia della stessa e la conseguente responsabilità di vigilare sull’adozione delle cautele – anche in termini di apposizione della necessaria segnaletica – atte ad evitare danni a terzi ed utenti della strada.

Il Tribunale osserva che la tipologia di segnaletica (altezza consentita ai fini dell’attraversamento del sottopasso) non è collegata a specifiche esigenze di sicurezza e salvaguardia dipendenti dalle lavorazioni in corso, ma attiene alla ordinaria circolazione dei veicoli, sicché non si comprende la ragione per cui dovesse essere la società committente dei lavori a dovervi provvedere nel tempo limitato di occupazione del sito stradale .

Pacifica, quindi, la responsabilità della Provincia in ordine al verificarsi del sinistro, nel passare al vaglio i danni materiali subiti dal veicolo, il Tribunale rileva che parte attrice ha versato in atti un preventivo di spesa per le riparazioni pari ad euro 9.800,00.

I preventivi di spesa rappresentano una mera valutazione compiuta da un soggetto terzo sulle riparazioni necessarie e sul loro costo che, tra l’altro, nulla provano in ordine all’effettivo esborso delle stesse da parte dal danneggiato.

Tuttavia, il Tribunale dà conto di un’apertura interpretativa della giurisprudenza nel senso di attribuire idonea rilevanza al preventivo quale parametro di riferimento nell’ambito di una liquidazione equitativa ove il valore presumibile della causa non giustificherebbe un più puntuale accertamento tecnico.

Ebbene, la prova dell’esistenza del danno è fornita dalla avvenuta constatazione in tal senso operata da parte degli agenti della Polizia Municipale che, in effetti, hanno rilevato danni al veicolo del tutto compatibili con le riparazioni indicate nel preventivo di spesa agli atti.

Nulla invece viene riconosciuto a titolo di danno da fermo tecnico atteso che lo stesso, per condiviso orientamento, deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall ‘uso del mezzo.

In conclusione alla Società attrice viene riconosciuto l’importo attualizzato di euro 10.890,00, oltre interessi.

L’imputazione delle spese di lite, liquidate in euro 3.737,00, oltre accessori, segue la regola della soccombenza.

Avv. Emanuela Foligno

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