Nel caso di sinistro stradale causato da un mezzo non identificato, la prova della dinamica e dei fatti deve essere rigorosa e  ogni incertezza ricade a discapito del soggetto onerato della prova (Tribunale di Trani, sentenza n. 1932 del 4 dicembre 2020)

Un ciclista conveniva in giudizio dinanzi il Giudice di Pace di Barletta la Compagnia Allianz in qualità di impresa designata per il FGVS chiedendo il risarcimento dei danni da sinistro stradale causati da veicolo rimasto non identificato.

Il Giudice di Pace di Barletta rigettava la domanda e compensava le spese di lite deducendo la inattendibilità dei testi escussi e la conseguente mancata prova dei fatti dedotti.

Il ciclista propone appello chiedendo di accertare la responsabilità del sinistro in capo al veicolo non identificato e di condannare la Allianz s.p.a. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro 15.000, 00.

Deduce l’uomo che il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere le prove orali inattendibili.

La Corte d’Appello ritiene non fondate le censure svolte.

Osserva il Collegio che il danneggiato non ha fornito sufficiente prova che il sinistro sia avvenuto secondo i fatti dedotti.

Nella scheda di intervento sanitario redatta dal personale del 118 si legge che ” il ciclista riferisce di essere caduto dalla propria bicicletta “; é inoltre segnata, nella stessa scheda, oltre alla casella ” incidente stradale ” come causa, anche la casella ” caduta accidentale “.

Deve ritenersi che il ciclista al momento dell’intervento dei sanitari abbia effettivamente dichiarato di essere caduto accidentalmente dalla bicicletta.

Il verbale redatto dai sanitari, ai sensi dell’art. 2700 c.c., costituisce piena prova fino a querela di falso, quanto a ciò che i pubblici ufficiali dichiarano di avere osservato e quanto a ciò che gli stessi dichiarano essere stato loro riferito.

Il danneggiato non ha sporto querela di falso avverso il verbale di intervento del 118, conseguentemente quanto riportato nel predetto verbale di intervento corrisponde a quanto realmente accaduto alla presenza dei sanitari.

Oltretutto, sebbene il certificato di intervento non faccia piena prova anche in merito alla intrinseca verità delle dichiarazioni rilasciate dal ciclista, risulta poco credibile che l’appellante abbia confessato una caduta accidentale non avvenuta e che non abbia fatto alcun cenno al fatto di essere stato investito.

Viene rilevato che nel certificato di intervento è presente un apposito spazio con la dicitura “investito”, invece è stata contrassegnata la casella “caduta accidentale”.

Per tale ragione non può ragionevolmente ritenersi che i sanitari abbiano segnato la casella “caduta accidentale” in assenza di altre opzioni, né può ritenersi che abbiano errato nel segnare la casella, benché fosse loro stato riferito di un investimento, in assenza di querela di falso.

Anche nel referto del Pronto Soccorso di Barletta, nelle note anamnestiche, non si fa cenno a nessuna caduta provocata da un automezzo investitore.

La presenza di un testimone sul luogo del sinistro, per tali ragioni, non viene considerata decisiva per la dimostrazione che il sinistro sia stato provocato da un mezzo non identificato.

Difatti, la presenza del testimone al momento dell’intervento del 118 dimostra solo che questi fosse presente al momento dell’intervento dei sanitari, ma nulla dice in merito alla dinamica.

Nel caso in cui venga richiesto il risarcimento dei danni causati da un mezzo non identificato, la prova della dinamica e dei fatti deve essere rigorosa,  per cui, ogni ragionevole incertezza deve ricadere a discapito del soggetto onerato della prova.

In conclusione il Tribunale, in qualità di Giudice d’appello, rigetta l’impugnazione e conferma la sentenza di primo grado.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a incidentistradali@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Simulazione di sinistro stradale e condanna per tentato omicidio

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui