Il regime Inail e quello civile, pur tra loro complementari, restano differenti quanto alla loro natura ed al rispettivo regime probatorio (Tribunale di Crotone, Sentenza n. 311/2021 del 31/03/2021 RG n. 547/2017)

L’attrice cita a giudizio proprietario e conducente della Opel onde vederne accertata la responsabilità nella causazione del sinistro stradale.

L’attrice deduce che la Opel Astra, provenendo dalla direzione opposta di marcia, travolgeva la propria autovettura Mini.

A causa dell’evento veniva diagnosticata “una frattura vertebrale, la frattura del malleolo del piede dx, un trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo, contusioni al torace ed al bacino, ematoma ginocchio dx, trauma con ematoma sotto l’occhio sx e varie escoriazioni”.

Deduce, inoltre, l’attrice di aver già ottenuto la liquidazione dell’indennizzo assicurativo da parte dell’INAIL, essendo una dipendente del Ministero dell’Interno con qualifica di Vice Prefetto e di avere comunque diritto al risarcimento del danno differenziale, per il quale la compagnia di assicurazione del veicolo danneggiante ha corrisposto un importo pari a soli 39.000,00 euro.

Si costituisce in giudizio l’Assicurazione del veicolo Opel eccependo l’infondatezza della domanda relativamente ai danni morali e materiali e il concorso di colpa nella causazione del danno.

La causa viene istruita attraverso prove testimoniali, acquisizione della documentazione e CTU Medico-Legale.

Preliminarmente il Tribunale passa al vaglio la dinamica del sinistro stradale ed evidenzia che la ricostruzione svolta dall’attrice non è stata tempestivamente contestata dall’Assicurazione, neppure nella fase stragiudiziale.

Del tutto tardive, quindi, le censure formulate per la prima volta dalla compagnia di assicurazione in sede di note – non autorizzate – depositate in data 25.03.2021.

Egualmente infondata l’eccezione di concorso di colpa dell’attrice nella produzione dei danni lamentati.

Innanzitutto, è lo stesso CTP di parte convenuta a riconoscere la compatibilità fra le lesioni accertate ed il corretto uso dei presidi obbligatori di protezione.

Oltre a ciò uno dei primi soccorritori intervenuti sul luogo del sinistro stradale ha confermato che la donna indossava la cintura di sicurezza.

Accertata la responsabilità, il Tribunale esamina il danno differenziale.

Al riguardo ribadisce che il sistema previdenziale e quello risarcitorio, pur tra loro complementari nella prospettiva di una tutela piena ed integrale del danneggiato, restano differenti quanto alla loro natura ed al rispettivo regime probatorio.

Infatti, la rendita INAIL, così come tutte le altre prestazioni previdenziali di carattere economico, assolve ad una funzione solidaristica ed alimentare con presunzione normativa del danno, essendo preordinata ad assicurare al titolare la prestazione di mezzi economici adeguati alle sue esigenze di vita in caso di infortunio o malattia professionale che rendano impossibile o limitino la relativa attività lavorativa.

Il risarcimento, invece, essendo destinato ad elidere dalla sfera giuridico-patrimoniale del danneggiato le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito compensandole mediante la corresponsione del loro equivalente pecuniario, presuppone la preventiva dettagliata allegazione e la compiuta rigorosa prova dei danni effettivamente subìti.

Il pregiudizio concretamente patito dal danneggiato costituisce, comunque, il limite entro cui questi ha diritto di essere risarcito, va fatta applicazione del principio secondo cui “la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il Giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione unitaria di danno non patrimoniale.

Ne consegue che bisogna distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale , comparando quest’ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato; mentre, per quanto riguarda il danno non patrimoniale,

dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo), per poi detrarre dall’importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente.

Nel caso in cui l’Inail abbia erogato una rendita mensile vitalizia per un danno superiore al 16%, l’indennizzo, per espressa previsione legislativa, ha necessariamente un duplice contenuto perché quell’importo è destinato a compensare sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno; pertanto, il Giudice deve procedere all’operazione di scomputo per poste omogenee, anche “ex officio” , anche se l’INAIL non abbia in concreto provveduto al l’indennizzo.

Il CTU ha quantificato il danno biologico permanente nella misura del 18% e determinato in 30 giorni il periodo di I.T.A., in 30 giorni quello di I.T.P. al 75%, in 45 giorni quello di I.T.P. al 50% ed in 105 giorni quello di I.T.P. al 25%.

Riguardo l’inabilità permanente, sottolinea il Tribunale, la diversa valutazione espressa dal CTP dell’ attrice, secondo cui il pregiudizio dovrebbe essere quantificato in misura pari al 25%, non risulta suffragata da alcun riscontro scientifico.

Riguardo l’inabilità temporanea, pur tenendo conto delle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte convenuta, il Giudice osserva che anche in data successiva al 28.01.2015 l’attrice è stata comunque sottoposta a controlli e trattamenti terapeutici.

Ciò chiarito, la misura dei postumi permanenti accertata dal CTU colloca il danno biologico subito dall’attrice nell’ambito delle macro permanenti, quindi per la relativa quantificazione monetizzata vengono utilizzate le Tabelle milanesi.

Si addiviene all’importo di euro 55.199,00 per il danno biologico permanente, mentre il danno biologico temporaneo viene liquidato in euro 10.023,75.

L’attrice ha chiesto anche un incremento a titolo di danno morale.

Le Tabelle milanesi prevedono la possibilità di una personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale con un aumento percentuale in considerazione del grado di sofferenza patito e del peggioramento delle condizioni di vita.

Tuttavia, quanto ai presupposti richiesti affinché si possa, in concreto, procedere a siffatta personalizzazione, i parametri tabellari determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo già conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella del danno morale, attinente alla sfera personale interna del danneggiato ed alla sua sensibilità emotiva.

Quindi, solo ove siano provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari può procedersi alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle tabelle, ovvero sino al 41%, dandone adeguata motivazione.

In difetto di specifica allegazione e compiuta prova di tali ulteriori profili di pregiudizio, altri e diversi rispetto a quelli già compresi nella liquidazione del danno biologico, è da escludersi la possibilità di un loro risarcimento.

Al riguardo l’attrice ha dedotto che “a causa del gravissimo danno subito a seguito del sinistro, per oltre un anno non è più riuscita a guidare sul tratto di strada ove si è verificato l’incidente … con notevole disagio sul posto di lavoro anche per il ruolo ricoperto dalla stessa e che essendole stata conferita Onorificenza da parte del Presidente della Repubblica di “Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, a causa del sinistro di cui è rimasta vittima, non ha potuto presenziare alla prestigiosa manifestazione di consegna dell’attestato.

Tale pregiudizio, non comune a qualunque vittima di un sinistro stradale, ma specifico ed esclusivo dell’odierna attrice, merita quindi di essere autonomamente risarcito.

Trattandosi, tuttavia, di un evento pubblico di per sé non irripetibile, ben potendo la consegna del diploma onorifico essere differito anche ad altra occasione dotata di analogo prestigio , viene riconosciuto – in difetto di allegazione e prova di ulteriori elementi -, un incremento del 10% calcolato sulla sola I.T.A. protrattasi nei primi 30 giorni successivi all’incidente , per l’importo di euro 891,00.

Relativamente al danno patrimoniale, viene respinto il ristoro per la perdita della capacità lavorativa specifica, già indennizzato dall’Inail.

Oltretutto, l’esistenza di tale pregiudizio non discende automaticamente dall’accertamento dell’invalidità permanente, poiché essendo un danno patrimoniale da lucro cessante, deve essere adeguatamente provato.

Respinta, inoltre, la voce di ristoro inerente la preclusione di concorrere alla nomina di Commissario Straordinario del Comune, non essendo stata neppure dimostrata una sua domanda o manifestazione di interesse all’assunzione del relativo incarico. Né, tantomeno, è stata fornita la prova dell’entità del trattamento retributivo cui avrebbe asseritamente rinunciato.

In definitiva, quindi, all’attrice spetta a titolo di danno biologico l’importo di euro 56.910,17 e a titolo di inabilità temporanea l’importo di euro 11.253,11.

L’Inail ha già liquidato all’attrice l’importo di euro 32.997,05 a titolo di danno biologico e l’importo di euro 47.137,30 a titolo di danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa e di guadagno.

Detraendo, quindi, dalla somma di euro 56.910,17 quella di euro 32.997,05 residua un credito risarcitorio pari ad euro 23.913,12, a titolo di danno biologico permanente, cui va aggiunto quello pari ad euro 11.253,11 per inabilità temporanea, per un importo complessivo di euro 35.166,23 corrispondente al danno differenziale.

La Compagnia assicuratrice del veicolo responsabile ha corrisposto all’attrice, in sede stragiudiziale, la somma di euro 39.000,00.

Tale somma copre l’importo del danno differenziale e quello degli interessi maturati dalla data del sinistro sino a quelli dell’estinzione dell’obbligazione risarcitoria, ergo null’altro spetta all’attrice.

In conclusione, il Tribunale di Crotone, rigetta la domanda dell’attrice, compensa le spese di lite e pone le spese di CTU a carico dell’attrice.

Avv. Emanuela Foligno

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