Sinistro stradale e difetto di copertura assicurativa

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La terza trasportata (di minore età), a bordo del veicolo privo di copertura assicurativa e circolante senza il consenso del proprietario, perde la vita a causa di un sinistro stradale.

La Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato le domande proposte dai familiari della vittima per la condanna della Consap e della Generali Italia Spa (impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada), al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale, in occasione del quale la vittima si trovava quale trasportata sull’autovettura che circolava, secondo la prospettazione degli istanti, in assenza di copertura assicurativa e senza il consenso del proprietario.

A fondamento del rigetto della domanda i Giudici evidenziavano che i familiari della vittima non avevano svolto alcuna diligente ricerca finalizzata all’identificazione del proprietario dell’autovettura sulla quale circolava la vittima (rimasto pertanto ignoto), con la conseguente impossibilità di accertare l’effettività del difetto di consenso dello stesso alla predetta circolazione dell’autovettura.

Sotto altro profilo, consideravano come, pur quando la domanda originariamente proposta dagli attori fosse stata interpretabile come fondata sul presupposto dell’avvenuta circolazione del veicolo in assenza di copertura assicurativa, la stessa avrebbe in ogni caso dovuto considerarsi priva di fondamento, non avendo gli interessati fornito alcuna prova circa l’effettivo dedotto difetto di copertura assicurativa.

Il ricorso in Cassazione

Con un unico motivo di doglianza i congiunti censurano in Cassazione l’omesso esame circa un fatto decisivo, per avere la corte territoriale erroneamente affermato che non era stato svolto alcun serio tentativo di ricerca del proprietario del veicolo sul quale viaggiava la minore, senza considerare il valore probatorio della numerosa produzione documentale attestante l’esatto contrario.

La Cassazione ritiene la censura inammissibile. Le argomentazioni illustrate in ricorso non soddisfano i requisiti imposti ai fini della legittima evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., essendosi i ricorrenti limitati ad affermare unicamente l’asserita mancata considerazione, da parte del Giudice d’appello, dei mezzi di prova (documenti) richiamati in ricorso, omettendo del tutto di articolare sul piano argomentativo le ragioni della sicura decisività dei fatti asseritamente non esaminati; ossia di spiegare in che modo l’eventuale esame degli stessi avrebbe con certezza condotto a una diversa decisione della causa.

Ciò posto, avendo la Corte di Appello comunque illustrato le ragioni suscettibili di giustificare, sul piano logico-giuridico, il profilo di negligenza valorizzato ai fini della decisione assunta (con particolare riguardo alla mancata consultazione, da parte degli attori, del conducente il veicolo sul quale viaggiava la minore al fine di ottenerne informazioni circa il relativo proprietario), il ricorso in Cassazione si traduce in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, non consentita in sede di legittimità.

Sulla base di tali premesse, il ricorso è inammissibile (Cassazione Civile, sez. III, 02/04/2024, (ud. 11/01/2024, dep. 02/04/2024), n.8689).

Avv. Emanuela Foligno

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