Sinistro stradale e individuazione della causa petendi

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Il Giudice di appello ritiene la domanda inammissibile essendo l’atto di citazione del tutto incompleto, con riferimento alle modalità dell’evento dannoso, sicché non è dato individuare la causa petendi.

La sentenza a commento chiarisce che in caso di dichiarata incompetenza territoriale la decisione è impugnabile attraverso il regolamento di competenza se non è stato rispettato il contraddittorio.

Il caso

La parte lesa ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1887/22, del 30 settembre 2022, del Tribunale di Nola (in relazione alla quale, peraltro, in via di subordine, ha pure proposto ricorso per cassazione), che ha rigettato l’appello esperito avverso la sentenza n. 903/17 del Giudice di pace di Marigliano, dichiarativa del difetto di competenza territoriale in favore del Giudice di pace di Napoli.

La causa veniva instaurata in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in Napoli, l’11 marzo 2014, a seguito di uno scontro con un autocarro il cui assicuratore per la RCA eccepiva la incompetenza territoriale. Declinata, come detto, dall’adito Giudice di Pace la competenza, in favore di quello di Napoli, la decisione – non essendo esperibile regolamento necessario di competenza – veniva gravata con appello.

Il Giudice di secondo grado, tuttavia, lo respingeva affermando – per quanto qui di interesse – che l’eccezione sollevata dall’assicurazione recava “l’indicazione di tutti i fori alternativi” di cui all’art. 20 cpc. In ogni caso rilevava come “la domanda originaria, di cui alla citazione di primo grado”, fosse “inammissibile”, essendo l’atto introduttivo del giudizio “del tutto incompleto, con riferimento alle modalità dell’evento dannoso per cui è causa, sicché – già nella prospettazione – non è dato individuare la causa petendi”.

Avverso la sentenza del Tribunale di Nola, il danneggiato, come detto, ha proposto, in via di principalità, regolamento di competenza.

Il regolamento di competenza e il ricorso per cassazione

La prima censura parte dal presupposto di aver esperito azione diretta nei confronti del proprio assicuratore sussistendo, pertanto, un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del preteso responsabile del danno, il ricorrente evidenzia di aver chiesto al Tribunale, con il proprio atto di appello, di poter integrare il contraddittorio. Non avendo il giudice di seconde cure provveduto in tale senso, la decisione dallo stesso adottata viene, per l’appunto, censurata sotto il profilo della nullità per carenza di un contraddittore necessario, richiamandosi il ricorrente al principio secondo cui la “decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poiché anche l’integrità del contraddittorio attiene «in modo diretto e necessario alla competenza“.

Sempre il danneggiato – in via di subordine – ha proposto anche ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo lamentando la nullità della sentenza in quanto l’atto di citazione sarebbe completo di tutte le in formazioni necessarie.

Il primo motivo del regolamento di competenza viene accolto (Cassazione civile, sez. III, 30/10/2024, n.28050).

Il progetto inizierà ex novo

Essendo il solo mezzo impugnatorio utilmente esperibile, nel caso di specie, il regolamento necessario di competenza, esso era l’unico con cui potesse farsi valere il mancato rilievo della carenza di un contraddittore necessario, qual è effettivamente, in caso di azione diretta ex art. 149 cod. assicurazioni, il preteso responsabile del danno.

La S.C. ha, a più riprese, affermato che la “decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poiché anche l’integrità del contraddittorio attiene “in modo diretto e necessario alla competenza” (Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2020, n. 7055).

Per tali ragioni, la S.C. ai sensi dell’articolo 49 cpc, rimette le parti davanti al Giudice di Pace di Marigliano affinché proceda a esaminare la questione relativa alla corretta costituzione del contraddittorio e a provvedere in conseguenza.

Questo significa che il processo ricomincerà ex novo così integri rimangono i poteri delle parti riguardo alla competenza.

Avv. Emanuela Foligno

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