Bambino cade dall’altalena priva di maniglia, genitori chiedono i danni al Comune

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Un bambino, mentre giocava nella Villa Comunale in presenza dei genitori, cade dall’altalena e riporta lesioni personali in ragione della omessa manutenzione del gioco, sprovvisto, nella postazione su cui il medesimo era seduto, dell’apposita maniglia anticaduta. L’incidente è avvenuto il 22 agosto 2008 alle ore 23.

I genitori volevano far valere la responsabilità del Comune, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. (o in subordine ex art. 2043 cod. civ.). In primo grado il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il comune a risarcire il danno liquidato nella misura di €11.084, oltre interessi.

I Giudici di appello, invece, rigettano la domanda di risarcimento e danno ragione al Comune argomentando che “pur ritenuta certa la sussistenza della responsabilità del Comune verso i terzi per la custodia e la manutenzione delle strade e di ogni spazio aperto al pubblico” è anche pacifica “l’esistenza di un dovere dei terzi di fare un uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti in custodia“.

Il comportamento del danneggiato

Su tali basi, assumeva non esservi dubbio che il comportamento del danneggiato non fosse “stato conforme alle regole della prudenza, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, tanto da aver eliso la possibilità di ricondurre alla responsabilità del proprietario l’evento dannoso occorso al bambino integrando l’ipotesi del “caso fortuito”.

Difatti, secondo i Giudici di appello, presentandosi l’altalena priva dell’indispensabile accessorio (maniglia) e, dunque, evidentemente inidonea ad essere usata da un bambino, la mancata valutazione dello stato del gioco da parte dei genitori, vale a dire il “comportamento del danneggiato”, non è irrilevante e ha avuto un’efficienza causale autonoma nella eziologia dell’evento.

Il ricorso in Cassazione

L’intervento della Corte di Cassazione viene invocato per asserita errata applicazione degli artt. 1227 e 2043 c.c. La Corte di appello si sarebbe disinteressata di individuare la regola di condotta non scritta che il soggetto tenuto alla vigilanza era tenuto a rispettare nelle circostanze risultanti dalle prospettazioni delle parti e dagli esiti dell’istruttoria, ricercando, al contrario, con valutazione soggettiva ed ex post, il solo comportamento che, a prescindere dalla regola di condotta, avrebbe con certezza impedito l’evento, con ciò violando i principi di regolarità causale di cui agli artt. 40 e 41 cp, da applicarsi nelle condotte omissive.

Gli Ermellini respingono il ricorso (Cassazione civile, sez. III, 30/10/2024, n.28041) perché non ha colto, e dunque non ha contrastato, in modo adeguato l’affermazione della sentenza che identifica nel “fatto del danneggiato” l’omissione di controllo della “res” da cui ha tratto origine (ma non causa, secondo la valutazione della Corte territoriale) l’evento dannoso.

L’omessa vigilanza dei genitori

Più nello specifico, il ricorso del danneggiato tocca soltanto il punctum pruriens della sentenza impugnata, ovvero l’aver essa applicato l’art. 1227 cc ad una fattispecie concreta (l’omessa vigilanza dei genitori, che avrebbero dovuto avvedersi delle condizioni di insicurezza dell’attrezzo utilizzato dal figlio minore, privo com’era della maniglia di protezione), sussumibile, non nel fatto dello stesso danneggiato, bensì del terzo, rilevante ai fini dell’esclusione della responsabilità ex art. 2051 cc del Comune.

Questo profilo della decisione della Corte abruzzese non viene censurato, ma è attinto in modo obliquo e indiretto solo dal primo motivo di ricorso, che ne fa, però, l’oggetto di una censura di tipo “formale” che, stigmatizza unicamente la difficoltà di individuare chi sia il soggetto condannato al pagamento delle spese di lite (i genitori o la stessa vittima).

Di fronte, dunque, a questa sorta di aberratio, la Cassazione prende atto dell’inidoneità di tutti i motivi ricorso a contrastare l’erronea affermazione della sentenza impugnata in ordine ad un (inesistente) “fatto del danneggiato”, pervenendo al rigetto del ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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