Non integra caso fortuito l’improvviso distacco della catena che ha causato la caduta dall’altalena, perché il Comune doveva dimostrare la regolare manutenzione del manufatto e la rottura fortuita ed imprevedibile (Tribunale di Latina, Sez. II, Sentenza n. 1222/2021 del 11/06/2021-RG n. 7179/2015)

I genitori della bambina lesionata per la caduta dall’altalena citano a giudizio il Comune di Sermoneta onde vederne accertata la responsabilità per i danni subiti dalla figlia.

Nello specifico, il 29 giugno 2012 la bambina, a causa della improvvisa rottura della catena di sostegno del seggiolino dell’altalena, installata nel parco pubblico, cadeva subendo lesioni personali.

Il Comune non si costituisce in giudizio, e la causa viene istruita attraverso prove testimoniali e CTU Medico-Legale.

All’esito della fase istruttoria, il Tribunale ritiene la domanda fondata.

Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente, dalle prove testimoniali è emerso che la bambina cadeva dall’altalena del parco a causa del distacco delle catene.

I due testimoni escussi, entrambi presenti al momento del fatto, hanno dichiarato di avere sentito le urla della bambina e di averla vista a terra perché una delle due catene dell’altalena su cui stava giocando si era sganciata . I testi hanno aggiunto che all’epoca del sinistro non vi era alcuna protezione sulle altalene e che immediatamente la bambina accusava dolore al braccio.

E’ evidente, dunque, che l’altalena è stata la causa dell’incidente occorso; non solo, ma esso è avvenuto -osserva il Giudice- a causa della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, dal momento che deve ritenersi provato in base alle prove testimoniali escusse che si è spezzata una delle catene che sorreggeva l ‘altalena.

Granitica la circostanza che “La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un’ alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l’imprevedibilità e l’invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno” .

Oltretutto, la particolarità della rottura delle catene di sostegno dell’altalena è stata del tutto improvvisa e, comunque, non poteva consentire all’utente di percepire, o prevedere, il pericolo.

Riguardo al caso fortuito – la cui presenza esonererebbe il Comune dalla responsabilità – la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, “di fornire la prova liberatoria del fortuito in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera, né prevedibile, né superabile, con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso”.

Non integra, quindi, il caso fortuito l’improvviso distacco della catena, perché il Comune convenuto avrebbe dovuto dimostrare, innanzitutto, l’intervenuta e regolare manutenzione, del manufatto e che la rottura della catena è avvenuta in modo del tutto fortuito ed imprevedibile anche per il Comune stesso, che non avrebbe potuto in alcun modo ovviarvi.

Il Comune convenuto, invece, è rimasto contumace e nulla è stato dedotto riguardo la rottura della catena dell’altalena.

Per quanto riguarda la presenza di strumenti di protezione dei giochi collocati all’interno del parco, dalle fotografie prodotte in giudizio emerge che sotto l’altalena è presente una pavimentazione differenziata, di probabile natura elastica, di dimensioni troppo ridotte per potere ammortizzare eventuali cadute dal gioco sospeso.

Ciò accertato, il CTU ha concluso: “In seguito all’incidente occorsole il 29.6.2012,la signorina ha riportato: -“Postumi frattura sovra -intercondiloidea scomposta omero sin trattata chirurgicamente “; -Tali lesioni sono compatibili le modalità dell’accaduto; -Tali lesioni hanno provocato una menomazione dell’integrità psico -fisica dell’offesa sia temporanea che permanente; -La inabilità temporanea assoluta è stata di giorni 40(quaranta) e parziale al 50 % di giorni 20(venti); -In conseguenza del trauma riportato sono residuati postumi permanenti da valutarsi nella misura del 3%(tre per cento) della invalidità totale, stabilizzati; -non vi è compromissione della capacità lavorativa generica; -non vi sono spese mediche dimostrabili dalla paziente”.

Per la monetizzazione, utilizzando le Tabelle milanesi, si addiviene per l’invalidità permanente alla somma di euro 4.931,00; per la temporanea euro 4.950,00, il tutto complessivamente per l’importo di euro 9.881,00.

Spese di lite e di CTU vengono poste a carico del Comune soccombente.

Pertanto, il Tribunale di Latina condanna il Comune di Sermoneta, a versare agli attori a titolo di danni non patrimoniali euro 9.881,00, oltre rivalutazione; condanna altresì il Comune di Sermoneta, a rimborsare le spese di lite liquidate in euro 3.86 8,00, oltre accessori di legge e spese generali come per legge , nonché al rimborso delle spese di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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