La dinamica del sinistro non è rilevante ai fini della determinazione del diritto al risarcimento del danno subito dall’attrice terza trasportata (Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 588/2021 del 20/04/2021 RG n. 5274/2015- Repert. n. 711/2021 del 20/04/2021)

La terza trasportata cita in giudizio il proprietario e la Compagnia assicuratrice della Fiat Panda sulla quale si trovava chiedendo la condanna al risarcimento per i danni subiti a seguito del sinistro stradale che quantifica in euro 91.982,95.

In particolare deduce che, mentre viaggiava come terza trasportata sul sedile anteriore della Fiat Panda, al km 55 della strada provinciale Villa Castelli – Martina Franca, in direzione Martina Franca, si verificava uno scontro con il veicolo Renault Scenic a causa del quale subiva gravi lesioni.

L’attrice riportava: “trauma cranio-facciale con ferita lacero contusa apice nasale, contusione ginocchio destro, gomito sinistro con ferita lacero contusa, frattura corona degli incisivi superiori, frattura del pavimento dell’orbita destra con dislocazione nel seno mascellare del frammento osseo e protusione del grasso orbitario nel seno mascellare, presenza di pneuomoorbita destra, frattura scomposta della piramide nasale , frattura composta anteriore del canale vertebrale destro di C7”.

Prima dell’introduzione del giudizio, l’Assicurazione della Panda offriva all’attrice l’importo risarcitorio di euro 3.500,00, che non veniva incassato in quanto incongruo.

Si costituisce in giudizio la Compagnia, eccependo, in primo luogo, la nullità della citazione per incompleta esposizione dei fatti; chiedendo, altresì, l’integrazione del contraddittorio con la conducente del veicolo sul quale viaggiava l’attrice. Nel merito eccepiva l’infondatezza della domanda in fatto e in diritto.

La Compagnia, in particolare, deduce una responsabilità concorsuale riconducibile alla danneggiata in quanto, dalla relazione medico legale del professionista di fiducia, ono emersi dubbi sul corretto uso della cintura di sicurezza.

La causa viene istruita mediante prova per testi e CTU Medico-Legale.

Preliminarmente, il Tribunale evidenzia che la dinamica del sinistro non è rilevante ai fini della determinazione del diritto al risarcimento del danno subito dall’attrice terza trasportata.

Infatti, il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 , dell’azione diretta nei confronti dell’Assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest’ultimo ma non anche le concrete modalità dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, perché si tratta di accertamento irrilevante ai fini di cui all’art. 141 cit.

Chiarito ciò, è pacifico l’obbligo di indennizzo in capo alla Compagnia assicuratrice del veicolo Fiat Panda .

Difatti , ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro “.

Il CTU ha ritenuto che la dinamica dell’incidente spieghi appieno il poli -traumatismo, che può essersi prodotto a seguito delle sollecitazioni inerziali e agli urti che si sono verificati all’interno dell’abitacolo. In particolare , la danneggiata riportò un trauma cranio -facciale con frattura del mascellare destro (pavimento orbitario) e delle ossa del naso .

Il Consulente ha accertato. “il danno biologico con un periodo di invalidità temporanea totale (ITT) di giorni 10, cui seguirono 20 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) al 75% e 30 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) al 50%, con postumi permanenti nella misura del 12%, di cui 3 punti a titolo di danno psichico, non incidenti sulla capacità lavorativa specifica.”

Inoltre, il CTU ha espresso un giudizio di compatibilità con il sinistro, confermando la sussistenza di una correlazione tra danno ed evento, comprovata altresì dalle dichiarazioni dei testi escussi.

Egualmente, la esistenza del nesso di causalità tra il danno psichico accertato ed il sinistro occorso, risulta provata sulla base delle prove testimoniali.

Passando alla monetizzazione dei danni, il Tribunale applica i criteri della tabelle del danno biologico macropermanente previsto dal CdA, addivenendo all’importo complessivo di euro 37.904,95.

Viene respinta la richiesta di personalizzazione del danno avanzata dall’attrice solo in fase di comparsa conclusionale.

Venendo all’invocato concorso di colpa della danneggiata per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, il CTU ha osservato che “in condizioni di normale funzionamento la cintura limita, ma non esclude i movimenti del tronco all’interno dell’abitacolo , anche in ragione delle forze inerziali che si producono; in particolare, se la cintura e il poggiatesta limitano i movimenti della testa in senso antero -posteriore, non li riducono anche in senso laterale, ben potendosi verificare l’urto contro lo sportello omolaterale e la superficie vetrata del cristallo (come nel caso di specie) . La protezione apportata dalla cintura viene poi opportunamente completata dall’azione degli airbags . La portata delle lesioni subite dall’attrice non consente di escludere che le stesse si siano prodotte per l’assenza dei mezzi di ritenzione, in ragione di un elevato numero di variabili che ne condizionano l’efficacia protettiva (velocità e direzione di impatto, punto d’urto, entità della deformazione dell’abitacolo etc.) .”

Sulla scorta di tale ragionamento, che il Tribunale condivide, non viene riconosciuta in capo all’attrice danneggiata nessuna responsabilità concorsuale nella causazione del danno.

Del resto, una volta che il danneggiato ha offerto la prova del danno e della sua derivazione causale dall’illecito, è il danneggiante a dovere dimostrare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dal comportamento del danneggiato.

Le spese di lite e di CTU seguono il principio della soccombenza.

Il Tribunale di Brindisi, pertanto, condanna l’Assicurazione al pagamento della somma di euro 30.755,00, in favore in favore dell’attrice, oltre interessi; condanna altresì l’Assicurazione al pagamento delle spese mediche sostenute dall’attrice nella misura di euro 2.149,95 oltre interessi legali dalla domanda, e delle spese ritenute necessarie per cure dentistiche pari ad euro 5.000,00.

Le spese di giudizio vengono liquidate in euro 7.254,00, oltre spese generali e accessori, e poste in capo all’Assicurazione convenuta.

Avv. Emanuela Foligno

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