La CTU ha accertato che la recidiva di distacco della retina non è stata causata da errore medico, bensì da una complicanza non addebitabile (Tribunale di Crotone, Sez. I, Sentenza n. 543/2021 del 09/06/2021- RG n. 906/2017)
Con atto di citazione il paziente ha convenuto in giudizio l’ASP di Crotone al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’evento occorso. Deduce di essere stato ricoverato in data 03.03.2009, a cui ha fatto seguito l’intervento per distacco della retina solo in data 11.3.2009. Successivamente il paziente subiva ulteriori interventi chirurgici, per recidiva nel distacco della retina, con conseguenti lesioni irreversibili della vista.
Si costituisce in giudizio l’ASP di Crotone contestando la domanda in ragione della correttezza dell’operato dei sanitari e dell’insussistenza di un nesso di causalità ascrivibile all’intervento chirurgico effettuato in data 11.03.2009.
Il Tribunale ritiene la domanda infondata e preliminarmente dà atto che ” la violazione delle regole della diligenza professionale non ha un’intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Aggravamento della situazione patologica, o insorgenza di nuove patologie, non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia. Si riespande così, anche sul piano funzionale, la distinzione fra causalità ed imputazione soggettiva sopra delineata “.
Ne consegue il corollario che “allegare un mero inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall’inadempimento” .
In sostanza, il paziente deve dimostrare l’esistenza del nesso causale e deve provare che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del più probabile che non, causa del danno.
Il CTU, ha escluso il nesso di causalità tra il comportamento tenuto dal personale sanitario e la verificazione del danno evento dedotto in causa.
Si legge nella CTU: ” nella disamina della vicenda clinica il fulcro è in realtà rappresentato da una recidiva di distacco di retina con necessità di secondo intervento, che come è noto, rappresenta in letteratura una possibile complicanza. Ne consegue che il successivo intervento per la recidiva del distacco di retina rappresenta una evenienza che risulta fra le complicanze e non è addebitabile alla condotta dei sanitari, in difetto di allegazione di elementi ulteriori in relazione alla originaria entità del distacco della retina, da quanto tempo era presente la condizione, dal danneggiamento o meno della macula e dall’eventuale verificarsi di un sanguinamento intraoculare durante e dopo l’intervento chirurgico” .
Quindi, in difetto in difetto di elementi di prova contrari, il Tribunale ritiene non provato il nesso di causalità.
Il Tribunale sottolinea che , anche in presenza di accertata verificazione dell’evento dannoso dedotto, ove, tuttavia, sia rimasta incerta/ignota la causa del danno stesso, la domanda deve essere rigettata, in quanto carente di elementi di prova da cui desumerne la derivazione causale dall’inadempimento lamentato.
Pertanto, la domanda risarcitoria viene rigettata per difetto assoluto di prova del nesso di causalità tra il lamentato inadempimento dei sanitari della struttura convenuta e le condizioni di salute dell’attore, in quanto il difetto di allegazione di elementi ulteriori, non consente di ricondurre le complicazioni alla condotta dei sanitari che hanno trattato il paziente.
Ad ogni modo, nessun profilo colposo per tardivo intervento risulta provato a carico del personale della struttura convenuta, intervenuto a distanza di 8 gg dal ricovero iniziale del paziente, laddove il CTU ha specificato che “tale evento improvviso ed acuto sia stato tempestivamente trattato dai sanitari dell’Ospedale di Crotone, essendo risultate le tempistiche di trattamento […] idonee alla patologia in esame” .
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in euro 3972,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Anche le spese di CTU vengono poste a carico dell’attore.
Avv. Emanuela Foligno
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