Sinistro stradale e mancata prova del nesso causale

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Sinistro stradale provocato da veicolo rimasto ignoto: inattendibilità delle testimonianze e mancata prova del nesso causale (Cassazione Civile, sez. III, 17/05/2024, n.13806).

La vicenda

Entrambi i Giudici di merito respingono la domanda dei congiunti della vittima del sinistro stradale asseritamente provocato da veicolo rimasto ignoto.

In particolar modo, sia il Tribunale di Napoli che la Corte di Appello hanno ritenuto inattendibili le testimonianze e conseguentemente non raggiunto la prova del nesso causale tra la condotta del veicolo ignoto e il decesso della vittima.

Il parere della Corte di Cassazione

Con una prima censura si lamenta che il Giudice sarebbe incorso in un’errata valutazione delle prove testimoniali in quanto ne ha ritenuto l’inattendibilità all’esito di elementi privi di valenza soggettiva, quali le condizioni di illuminazione del luogo del sinistro o la distanza della testimonianza rispetto all’evento, senza una valutazione complessiva di tutti gli elementi, quindi violando la regola del prudente apprezzamento delle prove. Inoltre sarebbe errata anche la valutazione di inattendibilità dei testi.

Con altro motivo si censura la mancata considerazione di verbali, referti e risultanze delle indagini condotte dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo del sinistro, risultando vagliate solo le prove testimoniali.

Le critiche non colgono nel segno.

La violazione dell’art. 2697 c.c.

Innanzitutto, gli Ermellini ribadiscono che la violazione dell‘art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il Giudice attribuisca l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.

Oltre a ciò, la violazione della norma suddetta è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il Giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c.).

In buona sostanza, il danneggiato sollecita una rivalutazione delle emergenze probatorie e ciò anche quanto all’apprezzamento dell’attendibilità delle prove testimoniali, che è riservato al Giudice del merito e che nella specie, essendo stata motivata, non è sindacabile.

Anche la seconda censura, evocando genericamente i verbali, i referti e le risultanze delle indagini delle forze dell’ordine, non consente alla S.C. di pronunziarsi perché non risulta trascritto il contenuto dei documenti oggetto di censura.

Il ricorso è interamente inammissibile e i ricorrenti sono condannati alle spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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