Nel caso di sinistro stradale causato dall’attraversamento di un gatto si configura caso fortuito che esonera il custode della strada da responsabilità

La presenza di un gatto, che repentinamente attraversa l’autostrada, determinando la collisione con un automezzo che procede sulla carreggiata, integra il caso fortuito idoneo a liberare il custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. in considerazione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’evento, ricavabili dalla natura repentina ed imprevedibile dei movimenti di un animale di siffatta taglia ed agilità. In tali termini si è espresso il Tribunale di Milano (Sezione X, sentenza n. 413 del 16 gennaio 2020) con la interessante decisione qui in commento. Il caso trattato riguarda un sinistro stradale  avvenuto in autostrada e causato dall’attraversamento repertino di un gatto.

Il danneggiato, onde ottenere il risarcimento dei danni all’autoveicolo, adiva il Giudice di Pace di Milano che accoglieva la domanda e condannava la società proprietaria della strada.

La decisione viene appellata per mancata prova del nesso di causalità ed errata applicazione dell’art. 2051 c.c. per avere il Giudice di Pace escluso la sussistenza del caso fortuito.

Il Tribunale di Milano, rigettato il primo motivo d’appello, ha accolto il secondo – riformando integralmente la sentenza – ed ha ritenuto assorbito l’esame del terzo motivo di gravame.

Il Tribunale ha ritenuto che la presenza di un gatto in autostrada costituisca una ipotesi di caso fortuito che, interrompendo il nesso di causalità tra l’evento ed il danno, libera da responsabilità la società che ha in gestione quel tratto autostradale.

Il Tribunale muove da una premessa che ormai può considerarsi pacifica, e cioè che l’art. 2051 c.c. configura una ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché grava sul danneggiato l’onere di provare il nesso di causalità tra la cosa e l’evento dannoso mentre sul custode incombe l’onere di dimostrare il caso fortuito.

Ed è considerato fortuito quell’evento che non poteva essere previsto o – se prevedibile – non poteva essere in alcun modo prevenuto.

Pacifico, pertanto, che il fortuito attiene non ad un comportamento del custode (che è irrilevante), ma al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno che dal punto di vista oggettivo e della regolarità causale rappresenta una eccezione alla normale sequenza causale, nel senso che ha idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l’efficacia condizionante.

Vengono richiamati due arresti di legittimità: la sentenza n. 11785/2017, in cui la Suprema Corte ha affermato che, nel caso di sinistro provocato da un capriolo all’interno di un tracciato autostradale, l’ente si libera dalla responsabilità solo se dimostra che la presenza dell’animale selvatico sia stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, quale – ad esempio – la rottura della recinzione ad opera di vandali che non era stato possibile riparare tempestivamente ovvero l’abbandono dell’animale ad opera di terzi; la sentenza n. 2477/2018, con la quale la Suprema Corte ha riformato la sentenza impugnata perché il Giudice del merito aveva erroneamente escluso la responsabilità dell’ente sul presupposto che non fossero state violate specifiche disposizioni di legge – circostanza che attiene al profilo soggettivo della responsabilità e dunque del tutto ininfluente – ed aveva omesso di verificare se l’attraversamento della strada da parte di un animale di grossa taglia rappresentasse una ipotesi di fortuito, e cioè se fosse obiettivamente imprevedibile ex ante l’ingombro della carreggiata e se tale ingombro possedesse – al momento del sinistro stradale – i connotati della eccezionalità ed imprevedibilità.

Applicando tali principi il Tribunale, dopo avere dato atto del fatto che non fosse stato neppure allegato e tanto meno provato il fatto del terzo, e cioè che il gatto si fosse immesso nell’autostrada attraverso un varco alla recinzione provocato da vandali oppure fosse stato abbandonato da qualche automobilista in transito, ha qualificato la presenza dell’animale come evento eccezionale ed imprevedibile.

In particolare viene affermato che “la fattispecie in esame è inquadrabile nella categoria del fatto naturale, al quale può essere ricondotto il comportamento dell’animale di piccola taglia che, in un orario ancora privo della luce solare, attraversa la carreggiata di un’autostrada”.

L’attraversamento dell’animale, viene dunque reputato come un fatto imprevedibile ed inevitabile da parte del custode della strada dal momento che -diversamente da quello che potrebbe valere per un animale di grossa taglia- , nessuna recinzione potrebbe impedire l’improvviso attraversamento di un animale snello e agile come il gatto.

Il Giudice, inoltre, per corroborare i motivi della propria decisione, osserva che l’evento è del tutto isolato in quanto né prima, né dopo il sinistro stradale, si registrava la presenza di altri animali vaganti. Per contro, non si potrebbe discorrere di fortuito se si fosse trattato della carcassa di un gatto sul manto stradale già in fase di decomposizione, perché in quel caso sarebbe seccamente escluso sia il requisito della inevitabilità, sia il requisito della imprevedibilità.

La sentenza commentata, pur riguardando il peculiare caso di un animale di piccola taglia e notevole agilità, e adeguatamente motivata sul punto,   impone una riflessione sulla natura della responsabilità stabilita dall’art. 2051 c.c.

Il Tribunale di Milano analizza in maniera approfondita uno degli aspetti più problematici della responsabilità da cose in custodia, e cioè quando possa dirsi sussistere il caso fortuito, e lo risolve positivamente ritenendo imprevedibile ed inevitabile l’attraversamento della strada da parte di un gatto.

Il fatto esaminato è stato contestualizzato tenendo in considerazione sia il generale obbligo dell’autostrada di garantire la sicurezza degli utenti, sia della particolarità dell’animale che ha causato il sinistro.

La conclusione è quella della imprevedibilità e inevitabilità dell’evento in considerazione della particolare agilità del gatto e della oggettiva impossibilità di limitarne gli spostamenti.

Ebbene, al riguardo, può senz’altro affermarsi che l’argomento sia alquanto spinoso e insidioso.

Numerosissime, infatti, le pronunzie sia di merito che di legittimità che trattano in maniera differente fra loro la questione dell’attraversamento improvviso di animali sulla strada.

Si veda ad esempio la decisione n. 11785/2017 della Suprema Corte che ha affermato la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società che gestiva una autostrada per un sinistro provocato dalla presenza di un animale sulla carreggiata ed ha escluso che fosse idoneo ad interrompere il nesso di causalità la prova della esistenza di una recinzione, ancorché integra “atteso che tale circostanza, non avendo in concreto impedito alla cosa di esplicare comunque la propria potenzialità dannosa, conferma l’inefficace esercizio dei poteri di sorveglianza su di essa”.

Per tali ragioni, l’applicazione del caso fortuito è un profilo problematico perché leggendo la copiosa giurisprudenza riguardo l’art. 2051 c.c. la prova liberatoria richiesta al custode della cosa ricade inevitabilmente sull’aspetto soggettivo della colpa quando si indaga sulla eccezionalità e sulla prevedibilità e sulla evitabilità dell’evento da parte di chi ne ha la disponibilità immediata.

In conclusione, se “il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all’art. 2051 c.c. opera in termini oggettivi” (Cass. civ., sez. VI, 20 febbraio 2019 n. 4963), è difficile coniugare la natura oggettiva della responsabilità, che prescinde da ogni indagine circa la diligenza nella custodia, e la nozione di caso fortuito inteso come evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile neppure con la più diligente attività di manutenzione o riparatoria.

L’unico aspetto, che al momento pare cristallizzato dal diritto vivente è che lo stato di libertà della selvaggina è incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia della P.A. e che il danno cagionato dalla fauna selvatica alla circolazione è risarcibile in forza dell’art. 2043 c.c., con la conseguenza che grava sul danneggiato l’onere di provare una condotta colposa dell’ente pubblico (e che si può ravvisare nella inosservanza di specifiche norme che impongano la adozione di misure preventive a tutela dell’utente della strada) causalmente efficiente rispetto al danno (Cass. civ., Sez. III, 18 febbraio 2020 n. 4004).

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a incidentistradali@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Sinistro stradale con veicolo scoperto da assicurazione e mezzi probatori

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui