Sinistro stradale e rimborso delle spese sostenute dal danneggiato

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sinistro stradale

Le spese che il danneggiato sostiene per l’attività stragiudiziale inerente il sinistro stradale non possono essere liquidate con quelle di giudizio, ma come danno emergente

“Le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale non possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c.. Il danneggiato deve infatti farne oggetto della domanda di risarcimento come voce di danno emergente nei confronti dell’altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande”, in tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione (sez. III Civile, Ordinanza n. 24481 del 4 novembre 2020).

La vicenda trae origine da un sinistro stradale trattato in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che accoglieva la domanda risarcitoria del danneggiato, ponendo a carico dei convenuti le spese di lite, con la precisazione che avrebbero dovuto essere detratte le somme già corrisposte dall’Assicurazione come rimborso dei costi sostenuti per la difesa e l’assistenza stragiudiziale.

La Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione e il danneggiato ricorre in Cassazione lamentando la violazione degli artt. 1223 e 2909 c.c. in relazione alla quantificazione delle spese di lite e alla dovuta detrazione delle somme già ricevute.

Gli Ermellini ritengono la doglianza fondata.

La spesa legale sostenuta dal danneggiato prima dell’introduzione del giudizio è un esborso diverso dalle spese giudiziali strettamente intese.

In assenza di specificazione non è ingiustificata la compensazione svolta dai Giudici di merito tra quanto già ricevuto dal danneggiato per il rimborso delle spese legali relative alla fase stragiudiziale e quanto liquidato dal Tribunale per spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio.

Oltretutto, su questo tema si sono già espresse le Sezioni Unite (16990/2017), statuendo che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente.

L’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio.

Conseguentemente, la spesa per l’attività stragiudiziale è totalmente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie.

Pertanto, se la liquidazione deve avvenire secondo le tariffe forensi, resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l’ordinario iter processuale.

Invece, se tale spesa si configura come superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità, non si può discorrere di danno emergente.

Quanto affermato per contro (Cass. 14594/2005), secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato al proprio avvocato in relazione all’attività stragiudiziale, seguita da attività giudiziale, possono formare oggetto di liquidazione, è errato.

Pertanto, la voce di spesa inerente alle spese legali stragiudiziali di concreta utilità deve formare oggetto di domanda di risarcimento per danno emergente nei confronti della controparte.

La Suprema Corte, accoglie parzialmente il ricorso e rinvia in diversa composizione alla Corte d’Appello di Napoli.

Avv. Emanuela Foligno

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