Il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, quale atto unilaterale di per sé rappresenta un mero indizio, ma non una prova determinante per quantificare il quantum debeatur

“in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur”. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 36900/2021 pronunciandosi sul ricorso di un automobilista coinvolto in un sinistro stradale, che aveva agito in giudizio nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo antagonista, al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti. L’attore deduceva, in particolare, la responsabilità esclusiva del conducente convenuto per il mancato rispetto del segnale di stop e il conseguente impatto violento contro la sua autovettura.

Esperita l’istruttoria, il Giudice di Pace aveva accolto la domanda attorea condannando i convenuti a risarcire la somma di euro 871,93. Il Tribunale, pronunciandosi in sede di appello, aveva rigettato il gravame proposto dal danneggiato, il quale lamentava il quantum debeatur circa il risarcimento del danno, liquidato senza tener in considerazione il preventivo da lui allegato I giudici avevano ritenuto corretto il giudizio elaborato dal primo giudice, basato su un esito peritale che lamentava la natura lacunosa dei documenti allegati per cui non era stata possibile una valutazione puntuale dei danni. In merito non rilevava il preventivo allegato dall’appellante, sia perché redatto due mesi dopo il sinistro sia per la limitata valenza probatoria di tale documento all’interno del processo.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente lamentava la violazione di legge ex art. 360 n. 4 c.p.c. con riferimento all’art. 116 c.p.c., in quanto il Tribunale, per determinare il quantum risarcibile, si sarebbe basato esclusivamente sulla stima peritale, senza adeguatamente considerare il preventivo di spesa.

La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto corretta la decisione del Giudice a quo, che si era uniformato alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il preventivo, quale atto unilaterale di per sé rappresenta un mero indizio, ma non una prova determinante per quantificare il quantum debeatur.

La redazione giuridica

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