Sospensione del giudizio e presupposti dell’art 75 cpp

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giudizio immediato

La Cassazione ribadisce che è esclusa la necessità di sospensione del giudizio civile in attesa della decisione del Giudice penale (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 1 aprile 2025, n. 8666).

Il caso

L’INAIL cita in giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo la società datrice di lavoro, asserendone la responsabilità per violazione di norme antifortunistiche, con azione di regresso, per il recupero della somma corrispondente alle prestazioni economiche erogate in favore di un dipendente infortunato.

Il Tribunale, in via preliminare, dispone la sospensione del giudizio, sul presupposto che “(pendeva) impugnazione della sentenza penale di primo grado relativa ai medesimi fatti per cui è causa” (resa nei confronti del legale rappresentante della società, per il reato di cui all’art. 590 cod. pen.) e che “in ogni caso (sussisteva) il rischio di un conflitto tra giudicati”.

Avverso tale ordinanza, l’INAIL ha proposto regolamento necessario di competenza, argomentando l’insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio.

La sospensione del giudizio

La Suprema Corte dichiara fondato il Regolamento proposto. Vi sono già state numerose pronunzie di legittimità inerenti i provvedimenti di sospensione necessaria adottati con riferimento a giudizi intrapresi dall’Inail a titolo di regresso, in pendenza di procedimenti penali per i medesimi fatti.

Le più risalenti decisioni hanno escluso la sussistenza dei relativi presupposti (Cass. n. 2952 del 2001; Cass. nn. 16874 del 2004. Conforme anche la più recente Cass. nr. n. 27102 del 2018, benché successiva agli interventi normativi di cui infra si dirà). A fondamento della conclusione vi era la considerazione che, in applicazione dell’art. 654 c.p.p., l’efficacia della emananda sentenza penale di condanna, o di assoluzione, non avrebbe mai potuto fare stato nei confronti dell’INAIL, che non era parte nel giudizio penale.
Né, d’altronde, in tale ipotesi potevano trovare applicazione le regole speciali di sospensione del giudizio previste dall’art. 75 c.p.p., in relazione all’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, posto che l’azione di regresso esercitata dall’Inail era da considerarsi diversa da quella restitutoria o risarcitoria che legittima la costituzione di parte civile nel processo penale.

A seguito, però, della introdotta facoltà, per l’INAIL, di costituirsi parte civile nel processo penale, in caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, ex art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008, nelle pronunce più recenti, la Corte ha ipotizzato una equiparazione tra le azioni di restituzione e di risarcimento di cui all’art. 74 c.p.p. e l’azione di regresso (in quanto tutte consentono la possibilità di costituzione nel processo penale).

I presupposti dell’art 75 cpp

Tuttavia, anche queste pronunce hanno escluso la necessità della sospensione, per difetto dei presupposti di cui all’art. 75 co 3 c.p.p. (v. Cass. nr. 11312 del 2017; Cass. nr. 17848 del 2020), motivando in relazione alla peculiarità dei casi concreti.

La citata norma stabilisce che “Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”.

La regola è quella della separazione dei giudizi

Ciò significa che si impone la sospensione del giudizio civile se l’azione in sede civile – nei confronti dell’imputato – sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado.

Quanto sopra è allineato sulla scia di quanto sostenuto dalle Sezioni Unite, con pronuncia n. 13661 del 2019: con riferimento alle ipotesi di sospensione di cui all’art. 75, comma 3, c.p.p., hanno osservato come esse rappresentano una deroga alla regola generale che resta quella della separazione dei giudizi e dell’autonoma prosecuzione di ciascuno di essi. La natura derogatoria della disposizione ne impone, pertanto, una ricostruzione rigorosa, in virtù della quale occorre che tra i due giudizi (penale e civile) vi sia identità, oltre che di oggetto, anche di soggetti, alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni (con richiamo anche a Cass., sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538).

Diversamente ragionando, vale la regola della separazione e dell’autonomia dei due giudizi, disciplinati da regole proprie. Il giudizio civile è molto differente da quello penale, non soltanto sotto il profilo probatorio, ma anche, in via d’esempio, con riguardo alla ricostruzione del nesso di causalità, che risponde, nel processo penale, al canone della ragionevole certezza e, in quello civile, alla regola del “più probabile che non”.

Escluso l’art 75 cpc nel caso in oggetto

Ritornando ora al caso oggetto di esame, il giudizio penale è stato promosso nei confronti del legale rappresentante della società e, in detto giudizio, l’Istituto non si è costituito. L’Inail ha esercitato l’azione di regresso nei confronti della società datrice di lavoro, dopo la sentenza penale di condanna, non definitiva, del primo. Ergo, considerata anche la non coincidenza dei soggetti (imputato/conventa nel giudizio di regresso), è motivo sufficiente a escludere l’art. 75 cpc.

Una ultima considerazione: nella motivazione dell’Ordinanza, il Tribunale ha sospeso il giudizio “in ogni caso” per il rischio di giudicati contrastanti. Pare che la Ordinanza voglia esprimere una ragione di sospensione facoltativa.

Ebbene, la motivazione adottata, come sinteticamente resa, è meramente tautologica, in quanto inidonea a dar conto del valore che, nello specifico, assumerebbe l’uniformità dei giudicati.

Vi è da tenere presente che il favore per la separazione dei giudizi, nell’attuale sistema ordinamentale, comporta proprio l’accettazione del rischio di difformità delle decisioni (v. Cass., sez. un., nr 13661 del 2019 cit., punto 5.2. della motivazione, ove la conclusione è supportata da vari indicatori normativi). Ciò che, invece, non può mai mancare è il giusto processo. Tale è quello in cui l’applicazione della legge garantisce sempre e pienamente il diritto di difesa.

Concludendo, in accoglimento della istanza di Regolamento viene disposta la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Arezzo, con fissazione del termine di tre mesi dalla pubblicazione dalla ordinanza per la riassunzione.

Avv. Emanuela Foligno

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