Sosta sulle strisce blu, la mancanza di posti gratuiti va provata

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In caso di multa per sosta sulle strisce blu spetta al sanzionato l’onere di dimostrare l’inadeguatezza delle aree destinate a parcheggio libero nelle vicinanze

Aveva lasciato il proprio veicolo in sosta sulle strisce blu, nello spazio regolamentato a orario, senza esporre il biglietto attestante l’avvenuto pagamento della tariffa. Era quindi stata multata per violazione dell’art. 7 del codice della strada.

La donna, tuttavia, si era opposta al verbale della Polizia municipale sostenendo che fosse il Comune, in realtà, a non aver ottemperato alla norma. L’ottavo comma del citato articolo, infatti, dispone l’obbligo di riservare adeguate aree da destinare a parcheggio libero nelle immediate vicinanze di quelle a pagamento.

Nel caso esaminato, invece, gli stalli di libera sosta nelle immediate vicinanze delle zona in questione non avrebbero superato le dieci unità.

Le argomentazioni della signora erano state respinte sia dal Giudice di pace che dal Tribunale in sede di appello. Il Giudice di secondo grado, in particolare, aveva evidenziato come la ricorrente non avesse assolto l’onere della prova relativo all’inadeguatezza delle aree di libera sosta. Pertanto risultava precluso il sindacato sulla discrezionalità della P.A. in merito alla valutazione di adeguatezza della zona destinata a parcheggio libero.

La vicenda è quindi approdata davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

I Giudici del Palazzaccio, con l’ordinanza n. 10615/2018 hanno confermato l’orientamento del Tribunale rigettando il ricorso in quanto infondato.

Gli Ermellini hanno ribadito, in particolare, il principio generale di distribuzione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., nonché la presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo. In base alla giurisprudenza della Corte spetta a chi contesta la legittimità dell’atto dimostrare l’esistenza del vizio.

La Cassazione ha anche chiarito che la ricorrente avrebbe dovuto provare la sproporzionatezza, per difetto, degli stalli per la libera sosta attraverso una serie di indici fattuali.

La donna, inoltre, non aveva neppure tenuto adeguatamente conto della circostanza per cui l’obbligo previsto dall’art. 7 comma 8 C.d.S è derogabile per determinate aree. Si tratta delle zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate con delibera della Giunta comunale, nelle quali ricorrano esigenze e condizioni particolari di traffico che permettano di qualificare come “satura” una determinata strada. In presenza di tali “attrattori di traffico”, è prevedibile che l’offerta di stalli di parcheggio sia inferiore alla domanda.

 

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