L’illecito si configura con una reiterazione quotidiana di comportamenti molesti, quali prese in giro e dispetti ripetuti, che modificano le abitudini di vita della vittima
Rischia la condanna per stalking chi prende continuamente in giro il collega di lavoro molestandolo con dispetti ripetuti. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione, prima sezione penale, con la sentenza n. 18717/2018.
Gli Ermellini, nello specifico, si sono pronunciati sul ricorso di un lavoratore di una ditta di auto spurgo. L’uomo era stato condannato in appello per alcune condotte moleste nei confronti di un collega. Questi, peraltro, era invalido al 50%; un handicap derivante dalle conseguenze di un ictus. Alcuni degli scherzi e dispetti realizzati nei suoi confronti ne ridicolizzavano proprio le menomazioni psicofisiche e le fragilità.
Il ricorrente lamentava la contraddittorietà e la manifesta illegittimità della motivazione della pronuncia di secondo grado. A suo dire, gli scherzi presi in esame sarebbero stati episodi isolati e quindi non idonei a integrare il reato di stalking.
La Cassazione, tuttavia, non ha ritenuto di aderire alle argomentazioni dell’impugnante, rigettando il ricorso in quanto infondato. Secondo i Giudici di Piazza Cavour, la Corte territoriale, pronunciandosi in sede di rinvio dal Palazzaccio, aveva correttamente motivato la sussistenza dell’illecito.
Il procedimento di primo grado aveva fatto emergere una reiterazione quotidiana di comportamenti molesti nei confronti del collega più debole.
Tra questi, ad esempio, l’esposizione nella bacheca della sede di lavoro delle sue immagini dopo la caduta in un rio imbrattato da versamenti fognari.
Il Giudice a quo aveva ritenuto pienamente dimostrati tali episodi. Le condotte, inoltre, non si erano affatto verificate con frequenza sporadica, né risultavano confinate in un momento temporale specifico. Di conseguenza non avevano esaurito la loro portata offensiva quale scherzo occasionale. Per la Corte di merito, esse erano in grado di compromettere il benessere psicologico e la serenità di chi le aveva subite.
Gli scherzi, infatti, avevano ingenerato un forte disagio nella vittima. Questa era dovuta ricorrere alle cure dei sanitari e aveva sviluppato un grave stato ansioso. A causa di tale malessere si era dovuta assentare dall’attività ed era stata licenziata. Il provvedimento gli era costato l’impossibilità di maturare l’anzianità pensionistica. Circostanze, queste, sufficienti a giustificare il ravvisato vincolo causale tra comportamenti persecutori e imposta modifica delle abitudini di vita della vittima.
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