Integra il reato di più grave di frode informatica e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che furtivamente sottrae la carta di debito alla fidanzata, unitamente al PIN, facendo due prelievi da 600 euro l’uno

La vicenda

La Corte d’Appello di Torino aveva confermato la condanna a carico dell’imputato per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. – D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9, per aver in due occasioni, utilizzato in modo indebito e senza esserne il titolare, una tessera bancomat appartenente alla persona offesa, prelevando ciascuna volta la somma di 600 Euro, tratta dal conto corrente della stessa.

Contro la citata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando l’errata configurazione della condotta posta a fondamento della condanna quale violazione dell’art. 640 ter c.p., invece del delitto a lui imputato: tale qualifica avrebbe avuto come conseguenza la declaratoria di improcedibilità per mancata presentazione della querela.

Nulla quaestio in ordine alla ricostruzione del fatto: il ricorrente ha ammesso di aver sottratto alla vittima, all’epoca sua fidanzata, sia la tessera bancomat sia il relativo PIN, e di avere indebitamente effettuato i due prelievi per complessivi Euro 1.200. Quel che poneva in discussione era, invece, la qualifica del fatto.

Ma il ricorso è stato rigettato.

Secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2 sentenza n. 26229 del 09/05/2017), “integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi“.

Invero, la Corte di Cassazione ha precisato che “l’art. 640-ter c.p. sanziona al comma 1 la condotta di colui il quale, “alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. In questa ipotesi dunque, attraverso una condotta a forma libera, si “penetra” abusivamente all’interno del sistema, e si opera su dati, informazioni o programmi, senza che il sistema stesso, od una sua parte, risulti in sé alterato.

Le due fattispecie di reato

«Pertanto, l’elemento specializzante, rappresentato dall’utilizzazione “fraudolenta” del sistema informatico, costituisce presupposto “assorbente” rispetto alla “generica” indebita utilizzazione dei codici d’accesso disciplinata dal D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, n. 9. E dunque, gli elementi che rilevano ai fini dell’inquadramento del delitto di cui all’art. 640 ter c.p. attengono in modo specifico a un quid pluris che la condotta sanzionata da tale norma esige, allorché menziona l’alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero l’intervento senza diritto con qualsiasi modalità sui dati o sui programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, giustificando con ciò le formule adoperate in giurisprudenza di “utilizzazione “fraudolenta” del sistema informatico”, “abusivo utilizzo di codici informatici di terzi”, frode nella captazione del codice di accesso con una carta di credito falsificata».

Secondo la corte di merito avrebbe dovuto far ricadere in tale tipo di reato, che esalta la capacità di frodare per via informatica, anche la condotta a lui addebitata, andandosi incontro diversamente nel paradosso di punire in modo più grave, e con procedibilità d’ufficio, un comportamento illecito meno impegnativo per l’autore, consistente nel mero indebito uso della carta di credito, acquisita senza forzare o alterare i sistemi informatici o telematici.

In realtà– hanno chiarito gli Ermellini – la sanzione più elevata e la procedibilità d’ufficio riferite al delitto di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9, oggi entrato nel codice penale come art. 493 ter, sono del tutto coerenti e ragionevoli, per le ragioni che seguono.

Quanto al bene giuridico tutelato, le due fattispecie incriminatrici appaiono ispirate a finalità protettive diverse: l’art. 55 del D.Lgs. n. 231 del 2007, figura criminosa già delineata dal D.L. n. 143 del 1991, art. 12, tutela accanto all’offesa al patrimonio individuale, l’aggressione agli interessi di matrice pubblicistica di assicurare il regolare svolgimento dell’attività finanziaria attraverso mezzi sostitutivi del contante, e quindi evoca in termini generali le categorie dell’ordine pubblico economico e della fede pubblica. Tale disposizione attua peraltro il piano legislativo finalizzato a dare seguito alla direttiva 2005/60/CE, sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il reato di frode informatica

L’art. 640 ter c.p., invece, è stato collocato tra i delitti contro il patrimonio mediante frode, con ciò rinviando anche letteralmente alla tutela del bene giuridico costituito dal patrimonio, pur se è innegabile, dalla descrizione della condotta incriminata, che la tutela investa anche il regolare funzionamento dei sistemi informatici, oltre alla riservatezza dei dati ivi contenuti.

Benché i beni oggetto di tutela siano in apparenza diversi, entrambe le norme sembrano proteggere al tempo stesso il patrimonio del soggetto titolare della carta di credito, utilizzata senza diritto da un terzo. Ebbene, proprio una condotta come quella in concreto realizzata nel caso in esame dall’imputato, ha permesso ai giudici della Suprema Corte di individuare la differenza fra le due figure di reato e di ritenere la condotta contestata, qualificata come da imputazione, più grave rispetto a quella di cui all’art. 640 ter c.p., che necessita di un comportamento fraudolento, facendo rientrare le ipotesi di utilizzo online di una carta di credito, da parte di un terzo non legittimato, nel campo di applicazione del solo D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9.

Nel caso in esame la lesione è avvenuta in modo semplice e diretto attraverso un furto in danno di persona con la quale l’imputato aveva una ragione di vicinanza, e quindi procedendo al prelievo delle somme senza bisogno di azioni particolarmente complesse, come donazione di dati, alterazione di banda magnetica, indebito inserimento nel circuito informatico, et similia.

In definitiva, il ricorso è stato rigettato con contestuale affermazione del seguente principio di diritto: “La condotta di chi, ottenuti senza realizzare frodi informatiche i dati relativi ad una carta di debito o di credito, unitamente alla stessa tessera elettronica, poi la usi indebitamente senza essere titolare, rientra senza incertezze nell’ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55”.

La redazione giuridica

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