Ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, il genitore non affidatario ostacolato dall’altro coniuge alla frequentazione del proprio figlio minore

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 2011, condanna una donna, al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato nei confronti dell’ex coniuge perché, in quanto affidataria del loro unico figlio minore, aveva ostacolato quest’ultimo alla frequentazione del primo.

Allo stesso modo si concludeva il giudizio di secondo grado. La Corte territoriale, tuttavia, accertata l“illiceità della condotta e la piena consapevolezza della donna nell’ostacolare gli incontri padre e figlio minore, sebbene i provvedimenti del giudice civile” (condotta peraltro, comprovata dalle relazioni dei servizi sociali, nonché riconducibile sotto la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 388 c.p.), aveva provveduto a rimodulare “il danno non patrimoniale, morale ed esistenziale”, patito dal padre “per la lesione del suo diritto tutelato agli artt. 2 e 19 Cost”, nella somma di 10.000 euro, anziché 50.000 precedentemente disposti.

In termini del tutto condivisibili si è pronunciato il Giudice di Legittimità, confermando la soluzione già adottata dal primo giudice, ritenendo civilmente responsabile e sanzionabile, la madre che si era fattivamente impegnata al fine di impedire al padre l’esercizio del diritto-dovere di visita e frequentazione nei confronti del figlio minore.

Occorre evidenziare che la giurisprudenza, al pari della dottrina, si è ormai costantemente espressa nel senso di affermare che, in ogni caso, anche nel garantire il mantenimento dei rapporti continuativi tra la prole e i genitori non prevalentemente conviventi e non affidatari, l’obiettivo che deve essere prioritariamente perseguito è quello della tutela degli interessi dei minori che può in talune circostanze essere salvaguardato a discapito dei diritti-doveri dei genitori (Contiero): “il genitore affidatario, pur obbligato a consentire l’esercizio del diritto di visita da parte dell’altro genitore secondo le prescrizioni stabilite dal giudice, qualora venga a trovarsi in una concreta situazione di difficoltà determinata dalla resistenza o dal disagio psico-fisico del minore, essendo egli nello stesso tempo tenuto a garantire la crescita serena ed equilibrata del minore, ha in ogni momento il diritto-dovere  di assicurare massima tutela all’interesse preminente del minore, ove tale interesse, per la naturale fluidità di ogni situazione umana, non sia potuto essere tempestivamente portato alla valutazione del giudice civile; per questo, ai fini della sussistenza del dolo, occorre stabilire da parte del giudice se il genitore affidatario, nell’impedire al genitore non affidatario il diritto di visita ricusato dal minore, sia stato effettivamente mosso dalla necessità di tutelare l’interesse morale e materiale del minore medesimo soggetto di diritti e non mero oggetti di finalità esecutive perseguite da altri”. (Cass.Pen., Sez. VI, 11/03/2010, n. 10701).

Allo stesso modo, va necessariamente chiarito che il genitore affidatario o prevalentemente convivente non può legittimare ed assecondare il rifiuto del figlio a frequentare l’altro genitore quando non vi siano motivazioni fondate ed oggettive che impongano di tutelare il minore medesimo. (Cass. Pen., Sez. VI, 16/03/1999, n. 7077). Ma è altresì, indubbio che al genitore che subisca, a causa dei comportamenti dell’altro, lesioni e pregiudizi nell’esercizio dei diritti-doveri di frequentazione dei propri figli, vada riconosciuto un risarcimento di tutti i danni direttamente imputabili alla materiale impossibilità di mantenere con i figli un rapporto costante e continuo. (Contiero).

Sul punto, paradigmatica è una sentenza del Tribunale di Monza risalente all’anno 2004, ove veniva riconosciuto ad una madre, cui era stata impedita dal padre affidatario ogni significativa relazione con il figlio minore, il diritto al risarcimento del danno morale ai sensi dell’art. 2059 c.c., a prescindere dalla verifica della sussistenza in capo al padre di una responsabilità penale, ma in base alla condivisibile considerazione che il comportamento assunto dall’affidatario costituisse lesione di un diritto personale costituzionalmente garantito e pertanto rappresentasse elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, sotto l’aspetto sia del danno morale soggettivo, sia dell’ulteriore pregiudizio derivante dalla privazione delle positività derivanti dal rapporto parentale. (Tribunale Monza, 08/07/2004, n. 2994).

Parimenti, quest’oggi la Suprema Corte di Cassazione, nel riconoscere la responsabilità della madre, afferma che siffatta condotta, di ostacolare il genitore non affidatario alla frequentazione del figlio minore, è gravemente pregiudizievole per una crescita equilibrata e serena dello stesso. Sicché, nei casi più gravi, è prevista addirittura la possibilità di revoca dell’affido condiviso con conseguente affidamento esclusivo del minore all’altro genitore.

Avv. Sabrina Caporale

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