Le spese del consulente di parte rientrano tra le spese processuali e possono essere liquidate dal giudice anche in assenza di una specifica nota spese. La Cassazione chiarisce che tali costi, essenziali per l’esercizio del diritto di difesa, devono essere rimborsati alla parte vittoriosa, purché non risultino eccessivi o superflui.
Nell’ambito di una fattispecie complessa vengono affermate alcune circostanze – in apparenza secondarie- ma in realtà fondamentali per la concretezza della tutela delle persone in molti se non in tutti gli ambiti della vita e del diritto (Corte di Cassazione, Terza sezione civile, ordinanza 4600 del 02/03/2026).
Le spese del consulente di parte
Rimanendo nel solco dei precedenti specifici della stessa Corte per i quali le spese della consulenza di parte, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che…





