La Cassazione ribadisce che l’assenza dell’imputato in aula non può essere considerata di per sé un ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena. Nel caso di un automobilista condannato per omicidio stradale, i giudici chiariscono che il diritto alla difesa legittima l’assenza e che il beneficio va valutato sulla base di criteri oggettivi, non della mera condotta processuale (Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 18 febbraio 2026, n. 6707).
Il caso: omicidio stradale per mancata precedenza
La vicenda riguarda un tragico incidente stradale. Un automobilista effettuando una svolta a sinistra, ometteva di dare la precedenza a un motociclista che proveniva dal senso opposto, causandone il decesso. L’imputato veniva condannato a due anni di reclusione per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.).
In sede di appello, la difesa aveva invocato l’attenuante del concorso di colpa (art. 589-bis, comma 7 c.p.), sostenendo che la vittima, priva di patente, non avesse reagito correttamente; le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.
La Cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando che l‘assenza della patente di guida in capo alla vittima è irrilevante se non ha avuto incidenza causale nella dinamica del sinistro. Nel caso di specie, la vittima stava procedendo correttamente e ha tentato l’unica manovra di emergenza possibile. La colpa del sinistro resta dunque integralmente in capo a chi ha violato l’obbligo di precedenza.
Il diritto a non comparire in giudizio
Il punto di rottura della sentenza di merito riguarda però il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte d’Appello di Milano aveva motivato il rigetto del beneficio sostenendo che la mancata comparizione dell’imputato in dibattimento avesse impedito di conoscere la sua consapevolezza del disvalore della condotta.
Gli Ermellini hanno censurato duramente questo ragionamento. Secondo il principio di diritto riaffermato la scelta di non assistere al processo è un legittimo esercizio del diritto di difesa e non può essere utilizzata come elemento negativo per valutare la pericolosità sociale; il giudice non può far discendere automaticamente il rischio di recidiva dalla sola assenza in aula dell’imputato e che in presenza di uno stato di incensuratezza (elemento positivo), il diniego dei benefici richiede l’individuazione di specifici elementi contrari fondati sui criteri dell’art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere desunta dai fatti), e non dalla condotta processuale.
Responsabilità irrevocabile, pena da riconsiderare
La Cassazione ha dichiarato irrevocabile la responsabilità penale per omicidio stradale, ma ha annullato la sentenza limitatamente alla mancata concessione dei benefici di legge. Un’altra sezione della Corte d’Appello di Milano dovrà ora riesaminare la posizione dell’imputato (lavoratore, padre di famiglia e incensurato) valutando la concessione della sospensione condizionale senza penalizzarlo per la sua assenza fisica durante il processo.
Avv. Sabrina Caporale





