La Corte di Cassazione ha fornito maggiori chiarimenti sulle spese straordinarie per i figli, distinguendo tra imprevedibilità ed eccezionalità

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nell’ordinanza n. 1070/2017 ha fornito delle specifiche importanti in merito alle spese straordinarie per i figli.

Secondo i giudici, gli esborsi per ticket sanitari e cure odontoiatriche dei figli minori non possono qualificarsi automaticamente spese straordinarie, per i figli.

Questo in quanto il giudice deve valutare se si atteggiano a spese non aventi carattere di imprevedibilità ed eccezionalità e, per il loro modesto esborso, di esborsi ordinari e come tali compresi nell’assegno di mantenimento.

Nel caso di specie di cui si sono occupati i giudici, tutto è nato dalla domanda avanzata dalla madre nei confronti del padre dei due figli minori.

La donna chiedeva che l’uomo le corrispondesse la metà delle spese straordinarie per i figli che aveva sostenuto lei.

In Cassazione, tuttavia, l’uomo lamentava che fossero state considerate spese straordinarie, da porre a suo carico pro quota in quanto genitore non affidatario, una serie di esborsi.

Nello specifico, la retta della scuola materna privata frequentata dalla figlia per l’anno 2012-2013 e le spese per i ticket relativi alle visite pediatriche. Così come le inalazioni termali e gli esami audiometrici per i due figli, nonché le cure odontoiatriche della figli.

In particolare, in relazione alla retta, l’uomo sosteneva di non aver prestato il consenso all’iscrizione.  Inoltre, segnalava le numerose assenze effettuate dalla bambina. Pertanto, la frequentazione dell’istituto si era tradotta in una sorta di collocazione provvisoria della stessa ove la madre fosse stata occupata.

Quanto a ticket sanitari e cure odontoiatriche, il ricorrente ne contestava l’ascrivilità a spese straordinarie.

Questo perché a suo avviso si trattava di esborsi routinari, di modesto e prevedibile importo. Pertanto, neppure vi sarebbe stata consultazione con il padre.

Sulla retta scolastica, i giudici non hanno dubbi.

Il padre aveva dato il consenso all’iscrizione della bambina alla scuola materna privata. Il tutto per poi revocarlo in base alla sola considerazione che la figlia aveva effettuato molte assenze.

Viene, pertanto, condivisa la decisione del giudice a quo secondo cui il consenso del padre, una volta concesso, non poteva più essere revocato senza alcuna ragione rilevante.

Quanto alle spese straordinarie invece, la Corte rammenta quanto segue.

Tali sono quelle che, “per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, talchè la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 316 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno cumulativo, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti”.

Nel caso in esame, invece, la decisione di appello non si è conformata a tali principi,

Questo perché il giudice ha ritenuto spese straordinarie per i figli quelle relative ai ticket sanitari e alle cure dentistiche.

Il tutto senza considerare se si trattava di spese non imprevedibili ed eccezionali e, per il loro modesto importo, di esborsi ordinari come tali ricompresi nell’assegno di mantenimento. Sul punto si pronuncerà il giudice del rinvio.

 

 

 

Hai avuto un problema analogo riguardante le spese straordinarie per i figli? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

 

 

 

 

Leggi anche:

FIGLIO NON CERCA LAVORO: SUSSISTE L’OBBLIGO DI MANTENIMENTO?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui