Spondilo-discoartrosi del tratto lombare. Tale patologia sofferta dal lavoratore è rimasta di incerta determinazione professionale in quanto non è stata accertata la correlazione tra l’attività lavorativa espletata e la malattia riscontrata. (Tribunale di Savona, Sez. Lavoro, Sentenza n. 82/2021 del 04/05/2021 RG n. 227/2020).

Spondilo-discoartrosi del tratto lombare. Il lavoratore adisce il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che:

–           aveva svolto mansioni di conducente di camion e autobotti, dapprima quale titolare di impresa individuale e successivamente quale lavoratore subordinato, alle dipendenze di diverse imprese; aveva trasportato su camion pesanti materiali refrattari, osservando un orario di lavoro dalle ore 7,00/8,00 alle ore 19,00/20,00; dal 1987 in avanti, aveva condotto autobotti con carico di carburanti, attività che comportava l’apertura in metallo del pozzetto presso i distributori (apertura del peso di circa 70/80 Kg);

–           l’attività di conducente di autoarticolati ha determinato nel ricorrente la insorgenza di una patologia discale lombare “spondilo-discoartrosi del tratto lombare osteofitosica” per la quale nel mese del novembre 2017 veniva sottoposto a intervento chirurgico; – tale malattia comporterebbe un danno alla sua capacità lavorativa del 18%.

L’Inail respingeva la domanda amministrativa deducendo che l’esposizione al rischio non sarebbe stata idonea a provocare l’invalidità.

All’esito dell’attività istruttoria il Tribunale ritiene provata l ‘attività di autotrasportatore dal e la patologia di “spondilo-discoartrosi del tratto lombare”.

Tale patologia non rientra nelle Tabelle delle malattie professionali di cui all’allegato 4 , ex art. 3 d.PR 1 124/1965, come aggiornate con DM 9 aprile 2008 , ma è unicamente inserita nella Lista II del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 settembre 2014, emanato in attuazione all’art. 139 T.U. D.P.R n. 1124/1965.

Ebbene, l’elenco delle malattie previsto dall’art. 139 del D.P.R. n. 1124 del 1965, come integrato dall’ art. 10 del d.lgs. n. 38 del 2000, come a più riprese ribadito dalla Suprema Corte, non amplia il catalogo delle patologie tabellate ad eziologia professionale presunta.

Le Tabelle contengono un numero chiuso di malattie che, se correlate alle lavorazioni specificatamente indicate nella corrispondente colonna e manifestatesi entro il previsto periodo massimo di indennizzabilità, si presumono ad origine professionale, per cui spetta al datore di lavoro fornire la prova contraria sulla diversa natura eziologica della patologia sofferta dal lavoratore.

Diversamente, in attuazione dell’art. 139 del medesimo testo unico, vengono adottati decreti ministeriali che contengono l’elenco delle malattie per le quali i medici hanno l’obbligo di denuncia, allo scopo di far emergere l’origine professionale di patologie non comprese nelle tabelle di cui all’allegato 4, che vengono pertanto tenute sotto osservazione, a fini di rilievo e statistici, in vista della periodica revisione delle malattie professionali.

Conseguentemente, la mera catalogazione della patologia all’interno dell’elenco per il quale sussiste l’obbligo di denuncia da parte dei medici, non determina una presunzione in ordine alla connessione causale tra la patologia sofferta dal lavoratore e l’attività lavorativa esercitata. In tale ipotesi, quindi, incombe sul lavoratore l’onere di provare l’origine della malattia e la sua correlazione eziologica con il lavoro svolto, anche in termini di concausalità, e il ricorrente non ha assolto a tale onere.

Il CTU ha espressamente escluso l’origine professionale della listesi del tratto lombare di cui soffre il ricorrente; quanto alla spondilo-discoartrosi del tratto lombare, lo stesso ha unicamente ipotizzato in astratto un ruolo concausale (in termini di aggravamento o di accelerazione) dell ‘attività lavorativa svolta rispetto alla patologia, ma nel concreto ha poi rilevato la impossibilità di stabilire tale nesso, mancando la prova specifica relativa alla tipologia di mezzi condotta dal ricorrente.

Tale ultimo aspetto è significativo in quanto, allo stato attuale, i mezzi pesanti sono dotati di sistemi che riducono le vibrazioni al minimo, mentre negli anni ’70 -80 gli ammortizzatori non erano ugualmente sviluppati, con conseguente rischio di vibrazioni.

Non conoscendosi il tipo di automezzi che il ricorrente guidava negli anni ’70 -80, non è ò stato possibile stabilire la sussistenza di una correlazione tra l’attività lavorativa espletata e la malattia riscontrata di spondilo-discoartrosi del tratto lombare.

Avv. Emanuela Foligno

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