La domanda viene accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall’art. 13, comma II, del Decreto Legislativo 23.02.2000 n. 38 per l’indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito (Tribunale di Oristano, Sez. Lavoro, Sentenza n. 178/2021 del 02/11/2021-RG n. 719/2018)
Il lavoratore cita a giudizio l’Inail sostenendo l’origine lavorativa della patologia sofferta (spondilodiscoartrosi con discopatia) e chiedendo la relativa previdenza.
L’Inail si oppone alla domanda eccependo la derivazione professionale della malattia lamentata.
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che trattandosi di malattia professionale cosiddetta non tabellata, è onere del ricorrente fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento.
L’istruttoria svolta ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte e la patologia insorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla CTU espletata.
La prova testimoniale ha confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative come descritte dal lavoratore, e da ciò emerge l’idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata.
Il CTU ha affermato: “Il lavoratore risulta essere affetto da lombosciatalgica e lombalgica in spondilodiscoartrosi con discopatia L4 – L5 e L5 -S1, con moderata sofferenza radicolare L5 -S1 dx; tale patologia è riconducibile eziologicamente all’attività lavorativa svolta dal medesimo, e determina una menomazione permanente dell’integrità psicofisica ricompresa nelle Tabelle Ministeriali delle Menomazioni secondo l’articolo 13, comma 2°, lettera a), D. Lgs. 38/2000, con Danno Biologico Unitario in misura del 006%, secondo la voce tabellare applicata con codice 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico -sensitivi persistenti), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa “.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall’art. 13 , comma 2°, del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38 per l’indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito.
Conseguentemente, l’Inail viene condannato alla corresponsione della prestazione richiesta, unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa (ai sensi dell’articolo art. 7 della Legge n. 533/1973) e sino al saldo effettivo.
L’Inail viene inoltre condannato, ai sensi dell’art. 91 CPC, al pagamento delle spese di lite, e quelle di CTU.
Riassumendo viene dichiarato il diritto del lavoratore a percepire in conto capitale l’indennizzo di cui all’art. 13, comma II, D. Lgs. 23.02.2000 n. 38, per il danno biologico subito in conseguenza della malattia professionale, nella misura del 6%, e l’Inail deve pagare la prestazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di lite vengono liquidate in euro 3.000,00, oltre spese generali e accessori.
Avv. Emanuela Foligno
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