Il mero accertamento dello status di handicap grave, non collegato ad una precisa prestazione non poteva essere oggetto di ATPO

In tema di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all’art. 445-bis, comma 5, c.p.c., deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicché la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 10633/2021 pronunciandosi sul ricorso pronunciato dall’Inps nell’ambito del contenzioso con un cittadino al quale il Tribunale, in sede di procedimento ex art. 445 bis cpc, aveva omologato l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione dal CTU nominato, statuendo l’insussistenza del requisito sia con riferimento alla indennità di accompagnamento che dello status di handicap grave. I Giudice di prime cura aveva poi compensato le spese per la metà e condannato l’Inps al pagamento della residua parte (E. 550,00 ), in ragione del parziale accoglimento della domanda.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’Inps deduceva che erroneamente il Tribunale aveva condannato l’Istituto alle spese del giudizio pur essendo quest’ultimo risultato vittorioso, precisa che l’attore aveva agito in giudizio per ottenere il “riconoscimento della invalidità del 100% ai fini della indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave” e che il CTU, in sede di ATPO , aveva concluso l’indagine peritale statuendo che il periziato era affetto da patologie invalidanti nella misura del 100% escludendo la indennità di accompagnamento e lo status di handicap.

Di fronte a tali circostanze, a detta del ricorrente, risultava errata la condanna alle spese poiché l’accertamento peritale aveva confermato la originaria valutazione fatta dalla Commissione medica.

La Cassazione, nel ritenere fondato il motivo di doglianza, ha chiarito che nel procedimento per ATPO deve essere indicata la prestazione cui l’accertamento è riferito, non essendo ammissibili domande genericamente dirette allo status.

Gli Ermellini hanno poi sottolineato che “l’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., che l’accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente – la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione “prima facie”, altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull’accertamento del requisito sanitario”.

Nel caso in esame il Tribunale aveva omologato l’assenza di requisito per entrambe le prestazioni richieste e dunque, sulla base dei principi esposti, l’Inps non poteva essere ritenuto soccombente, neppure parzialmente, in quanto il mero accertamento dello status di invalido al 100%, non collegato ad una precisa prestazione che, come chiarito, nel caso di specie non era stata riconosciuta, non poteva essere oggetto di ATPO.

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