6.530,20 euro è la somma che un comune della provincia di potenza dovrà versare ad una proprio cittadino, a titolo di risarcimento delle lesioni subite a causa di una caduta su una strada piena di buche
La vicenda
L’esponente aveva citato in giudizio un comune sito in provincia di Potenza, al fine di ottenerne la condanna ai sensi dell’art. 2051 c.c. o 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito di caduta verificatasi mentre percorreva il marciapiede di una strada pubblica.
L’evento si era verificato per la presenza di buche esistenti nella pavimentazione non segnalate e nelle quali vi era inciampato, vista anche l’ora serale e la scarsa illuminazione.
A seguito dell’evento aveva riportato lesioni di particolare gravità al gomito sinistro, consistenti in una lussazione con applicazione di apparecchio gessato e successiva sottoposizione a terapie mediche.
Il Tribunale di Potenza (sentenza n. 50/2019) ha accolto la domanda attorea perché fondata in fatto e alla luce dei principi di diritto più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Come noto “in tema di riparto dell’onere della prova in materia di risarcimento ex articolo 2051 del c.c., compete al danneggiato provare il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, dimostrare cioè che l’evento sia conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva, originariamente posseduta o successivamente assunta dalla cosa considerata nella sua globalità”.
“Il convenuto, per liberarsi, è tenuto invece a provare l’esistenza di un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva e idoneo ad interrompere quel nesso di causalità”.
Ebbene, in ordine all’an debeatur, era risultata chiara ed esaustiva la testimonianza resa da tre testi; in particolare uno di essi – testimone oculare – aveva confermato la ricostruzione fornita dall’attrice nel’atto di citazione, evidenziando che il sinistro si era verificato a causa della presenza di buche nella pavimentazione del marciapiede non visibili anche per la scarsa luminosità del tratto e non segnalate.
Non meno importante era stata la documentazione fotografica allegata agli atti di causa, in cui era raffigurato lo stato dei luoghi ed era ben visibile la buca, particolarmente insidiosa in condizioni di scarsa visibilità, in quanto appena al disotto del normale livello di calpestio.
La responsabilità del comune
Nessun dubbio, poi, sulla qualità di custode della strada in capo all’ente comunale, in ragione del consolidato orientamento giurisprudenziale circa l’applicabilità alla pubblica amministrazione della previsione di cui all’art. 2051 c.c., con particolare riferimento all’ipotesi di strade cittadine la cui estensione sia tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per terzi.
“Può solo aggiungersi – ha affermato il giudice del capoluogo lucano – che il cittadino non è tenuto a conoscere ogni dissesto presente sul manto stradale, soprattutto nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, si tratti di dislivelli scarsamente visibili per le condizioni di tempo e luogo e dunque molto pericolosi”.
La redazione giuridica
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