Subisce 14 interventi chirurgici a seguito di un sinistro stradale (Cassazione civile, sez. III, 20/03/2023, n.7925).

Il danneggiato dal sinistro stradale a causa degli esiti invalidanti derivanti dallo stesso subisce 14 interventi chirurgici.

L’uomo conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano proprietario e conducente del veicolo coinvolto nel sinistro e sprovvisto della garanzia assicurativa, nonché la compagnia Generali Assicurazioni, nella sua qualità designata per il FGVS, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale.

Nel corso del giudizio veniva acquisita la relazione tecnica del perito della compagnia assicuratrice; a favore del danneggiato Il Tribunale disponeva due provvisionali dell’importo rispettivamente di 40 e di 50 mila Euro). Interveniva nel giudizio anche l’INPS per ottenere in via di surroga dei convenuti il pagamento di quanto già corrisposto o da corrispondersi al danneggiato.

Il Tribunale, accertava e dichiarava l’esclusiva responsabilità del veicolo avversario e condannava i convenuti in solido al pagamento di Euro 317 mila a titolo di danno non patrimoniale (compresa la personalizzazione del danno in ragione del 20%), al lordo della somma di complessivi Euro 90 mila già percepita a titolo di provvisionale e di Euro 43 mila circa a titolo di danno patrimoniale, oltre alla rifusione delle spese processuali.

Il danneggiato propone appello dolendosi di errata liquidazione in tema di personalizzazione del danno, perdita della capacità lavorativa specifica e mancato guadagno.

La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1013/2019 respingeva l’impugnazione, confermando la sentenza di primo grado e condannando parte appellante alla rifusione delle spese processuali. La decisione viene impugnata in Cassazione attraverso nove motivi.

Per quanto qui di interesse, con le prime censure si denuncia errata valutazione del danno non patrimoniale (e, in particolare, la personalizzazione del danno biologico), non essendo state tenute in considerazione tutte le conseguenze patite, danno da perdita della capacità lavorativa specifica e mancato guadagno.

Evidenzia il danneggiato che dal sinistro erano per lui derivati postumi di natura permanente che erano stati valutati dal medico della Compagnia nella misura del 37%; a causa del sinistro aveva dovuto sottoporsi a ben 14 interventi chirurgici, a seguito dell’ultimo dei quali erano derivate anche gravi complicanze di natura settica che avrebbero potuto comportare la perdita dell’arto; A causa di dette conseguenze era stato costretto a mutare il suo stile di vita, in quanto aveva cessato di fare sport (tennis e pesca) e di condurre la moto, aveva dovuto rinunciare alla componente itinerante della sua professione (responsabile amministrativo di una società immobiliare) ed aveva dovuto ridurre l’orario di lavoro; inoltre, aveva riportato una marcata zoppia, che aveva inciso non soltanto a livello estetico ma anche a livello psicologico.

La Suprema Corte ritiene il ricorso inammissibile in quanto fa riferimento a documenti ed atti processuali senza che venga fornita l’indicazione specifica.

La Corte di appello ha ritenuto che la liquidazione del danno non patrimoniale, svolta in primo grado era corretta ed esaustiva. Si tratta di statuizione di merito, motivata e insindacabile in sede di legittimità.

Venendo alla lamentata perdita della capacità lavorativa specifica, nulla può essere liquidato a tale titolo. Tale danno è stato esplicitamente escluso dalla CTU, residuando esclusivamente una maggior usura.

La valutazione del danno alla capacità lavorativa specifica deve essere svolta con riferimento, non solo, alla concreta mansione lavorativa, svolta dal danneggiato al momento del sinistro, ma anche a tutte le possibili attività alternative che, per il danneggiato possano essere congeniali al danneggiato e comunque per lui rappresentare una concreta prospettiva di reinserimento lavorativo.

Sul punto, i Giudici di merito hanno escluso la sussistenza di una incapacità lavorativa specifica, se non nei termini della maggior usura, per la quale è stato riconosciuto un incremento della personalizzazione.

Infine, sul mancato guadagno,  il primo Giudice riteneva  correttamente che nulla poteva essere liquidato per essere tale pregiudizio stato interamente ristorato dall’INPS attraverso l’erogazione dell’indennità di malattia e dell’assegno di invalidità.

Conclusivamente, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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