Pedone scivola sulla rampa di accesso del supermercato (Tribunale Napoli Nord, sez. II,  dep. 02/03/2023, n.864).

Rampa di accesso del supermercato bagnata dalla pioggia e caduta del pedone con fratture di tibia e perone.

La danneggiata, giunta all’altezza del Supermercato, saliva sulla rampa di accesso al predetto supermercato, in quanto la stessa occupava tutto il marciapiede; poiché la rampa, a causa della pioggia, risultava bagnata e scivolosa, in quanto sprovvista di dotazione antiscivolo, perdeva l’equilibrio e cadeva.

In Pronto Soccorso veniva diagnosticato ‘frattura scomposta e pluriframmentaria del terzo distale di tibia e perone della gamba sinistra presente ferita con perdita di sostanze faccia anteriore gamba sx’.

Il Tribunale dispone CTU medico-legale e prova testimoniale. I testi hanno confermato che la rampa di accesso del supermercato era bagnata e che per camminare sul marciapiede occorreva necessariamente passare sulla rampa, non dotata di dispositivi antiscivolo, che furono apposti soltanto successivamente.

Ebbene, pacifico che il supermercato convenuto, proprietario e custode della rampa, sia tenuto alla idonea manutenzione della struttura, adottando le misure di protezione per garantire la sicurezza e la incolumità degli utenti e predisponendo gli accorgimenti necessari per prevenire ed evitare il rischio di danneggiamento dei terzi. Il supermercato non ha provveduto a controllare e mantenere in sicurezza con opportuni dispositivi antiscivolo la rampa di ingresso alla propria struttura e di passaggio obbligato sul maciapiede.

La responsabilità per i danni conseguenti all’incidente ricade, dunque, ai sensi dell’art. 2051 c.c. sulla parte convenuta, quale gestore e custode della cosa, in quanto la caduta dell’attrice è stata causata dalla obiettiva pericolosità della rampa in questione, priva di idonei dispositivi di sicurezza e antiscivolo.

Dall’evento è derivata alla donna una inabilità temporanea totale della durata di gg. 30 e una inabilità temporanea parziale di gg. 50, al valore del 75%, di ulteriori gg. 90 al valore del 50%, e di ulteriori gg. 60 al valore del 25% e sono residuati postumi invalidanti di natura permanente quantificati dal CTU nella misura del 9%.

Il danno viene liquidato con applicazione delle vigenti tabelle milanesi dell’anno 2021, con esclusione del danno morale in mancanza di idonea allegazione e prova e tenuto conto della natura micropermanente della lesione.

Avv. Emanuela Foligno

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