Sofferenza del feto e rottura dell’utero della madre

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Sofferenza del feto per brachicardia e rottura utero materno

Sofferenza del feto e rottura dell’utero della madre (Cassazione civile, sez. III, 03/03/2023, n.6391).

Decesso per sofferenza del feto per brachicardia e rottura dell’utero della madre.

Venivano convenuti a giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e i Medici, rispettivamente ginecologo e primario di ginecologia, per ottenere i danni conseguenti alla morte della paziente che si era verificata a causa delle loro inadempienze, nel reparto di Ginecologia dove la donna si trovava ricoverata in occasione della sua quarta gravidanza, a breve distanza di tempo dal parto e dal successivo decesso del bimbo partorito.

Il Tribunale, rigettava la domanda non ravvisando responsabilità del Primario relativamente alla fase intercorrente dal ricovero della donna al momento del parto, e, relativamente alla fase “post partum” considerata sostanzialmente come coinvolgente la sola posizione del Ginecologo, ritenendo che dovessero spiegare effetti gli accertamenti e la pronuncia di proscioglimento depositata in sede penale.

La Corte di Appello osservava, in particolare, che:

– la conclusione del CTU secondo cui l’evento di rottura dell’utero non fosse prevedibile fino al parto, riteneva che quanto avvenuto durante il periodo espulsivo del feto avrebbe dovuto indurre il Ginecologo a diagnosticare immediatamente, già in fase di espulsione o alla fine del parto, l’accertata rottura spontanea dell’utero della donna, provvedendo di conseguenza;

– il Ginecologo era a conoscenza della situazione di rischio della donna quale multipara, e aveva verificato lo stato di sofferenza fetale espresso da una brachicardia verosimilmente severa, cui si era aggiunto il comportamento della testa del bambino che tornava indietro, fino alla sua morte;

-il Ginecologo ritardava la chiamata dell’anestesista e la richiesta di sangue per la sala operatoria.

L’Azienda Sanitaria impugna in Cassazione la decisione.

Deduce la ricorrente, con i primi due motivi, che la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che in ragione della transazione con la compagnia assicuratrice avrebbe dovuto constatarsi la rinuncia alla domanda degli originari attori nei confronti della deducente assicurata. Con il terzo motivo deduce che la Corte avrebbe errato mancando di considerare che l’originaria pretesa, seppure di condanna dei convenuti in solido, aveva indicato il Ginecologo come responsabile delle attività funzionali al parto, momento fino al quale il CTUI aveva affermato che l’evento di rottura dell’utero era imprevedibile, sicché non avrebbe potuto concludersi  per la responsabilità dello stesso medico in base a diversi fatti emersi a seguito delle indagini del CTU, in quanto nessuna domanda in tal senso era stata inizialmente proposta. Con il quarto motivo viene censurato l’omesso giudizio controfattuale.

In sostanza, la tesi dell’Azienda Sanitaria è quella secondo cui, in mancanza di un’azione diretta dei danneggiati nei confronti dell’assicurazione la “transazione” tra la Compagnia e i danneggiati non poteva che essersi perfezionata anche in nome e per conto dell’Azienda assicurata, ovvero con analoghi effetti, con conseguente rinuncia alla relativa domanda ovvero cessazione della materia del contendere, tanto più in ragione dell’esplicita clausola di rinuncia a ogni altra azione nei confronti di altri obbligati.

La censura è infondata. La clausola contenente la “rinuncia a ogni pretesa e azione nei confronti della Compagnia e di ogni altro obbligato e coobbligato”, è stata letta dalla Corte di appello tenendo conto dell’assenza di un’azione diretta dei danneggiati nei confronti dell’Assicurazione. La volontà della Compagnia era quella di essere estromessa dal giudizio, come poi avvenuto, versando ovvero mettendo a disposizione, la somma corrispondente a quella che riteneva il massimale che la vincolava. L’assicurazione non era coobbligata nei confronti della controparte.

Riguardo i profili di responsabilità del Ginecologo la Suprema Corte osserva che  in tema di responsabilità sanitaria, quando viene formulata una domanda nei confronti della Struttura e dei Medici, il Giudice non è rigidamente vincolato alle prospettazioni dell’attore, stante l’inesigibilità della individuazione “ex ante” di specifici elementi tecnici e scientifici, di norma acquisibili solo all’esito dell’istruttoria e dell’espletamento di una CTU, potendo pertanto accogliere la domanda in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli in origine ipotizzati, senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

L’Azienda ospedaliera sostiene, in sintesi, che l’originaria domanda nei confronti del Ginecologo riguardava solo la fase preparto, e non la fase successiva post partum assunta dalla Corte territoriale a base della sua decisione. Sul punto viene ribadito che la giurisprudenza non consente tale segmentazione e differenziazione della domanda rispetto all’allegazione complessiva dei fatti: non si verifica alcuna lesione del diritto di difesa.

Ciò posto, i Giudici di Appello hanno richiamato la CTU nel punto in cui viene affermato che “nel caso di rottura dell’utero la diagnosi tempestiva, l’immediato intervento chirurgico, la disponibilità di abbondante quantità di plasma fresco congelato, di sangue e di fattori della coagulazione, e la terapia antibiotica hanno aumentato considerevolmente la possibilità di sopravvivenza delle donne… diversamente la percentuale di morte materna può raggiungere anche il 44%”. Da qui l’ulteriore ragionamento della Corte secondo cui “il fatto che la rottura dell’utero, fattore causale ultimo decisivo, non fosse prevedibile prima dal parto non poteva escludere che quanto avvenuto durante il periodo espulsivo del feto avrebbe dovuto indurre il Ginecologo a diagnosticare immediatamente e per tempo la poi accertata rottura”.

Pur non essendo sindacabile la ricostruzione fattuale degli eventi in sede di legittimità, la Suprema Corte evidenzia come sia chiaro che i Giudici di appello hanno ritenuto le condotte del Ginecologo all’interno di un perimetro logico di ricostruzione causale probabilistica in ottica controfattuale. Ciò è del tutto corretto.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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