Lesioni causate da due cani (Tribunale Torino, sez. IV, dep. 01/03/2023, n.906).
Liquidato un risarcimento di oltre 80mila euro alla persona che riportava lesioni causate da due cani.
Il danneggiato cita a giudizio, ai sensi dell’art. 2052 c.c., il proprietario dei cani che lo aggredivano procurandogli serie lesioni.
L’attore, in particolare, ha esposto che:
– verso le ore 11:30 del 12.03.2017 mentre stava passeggiando con il proprio cane di piccola taglia, vedeva corrergli incontro due cani di grossa taglia senza guinzaglio né museruola, usciti da un portoncino lasciato aperto;
– prendeva in braccio il proprio cane al fine di proteggerlo dall’aggressione dei due animali i quali, tuttavia, riuscivano ugualmente a morsicarlo;
– a causa dell’aggressione subita, cadeva all’indietro sbattendo violentemente la testa sull’asfalto, perdendo i sensi;
– veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale dove veniva accertata la rottura scomposta della teca cranica al vertice ed ematoma subdurale, con conseguente ricovero nel reparto di neurologia; mentre il cane di sua proprietà veniva traportato presso l’Ambulatorio Veterinario per le necessarie medicazioni;
– successivi accertamenti certificavano la diagnosi di trauma cranico con gravi alterazioni sensoriali, tra cui la soppressione completa, acquisita su base traumatica, della funzione olfattiva e gustativa (anosmia e disgeusia);
– a seguito di perizia psichiatrica, ad un anno e mezzo dall’occorso risultavano sintomi di disturbo da stress post traumatico corredato da un’evoluzione della sintomatologia di tipo ansioso-depressivo;
-la proprietaria dei cani si assumeva la responsabilità dell’occorso e rimborsava i costi sostenuti per le spese veterinarie.
Dalla fase istruttoria è emerso che i cani di proprietà della convenuta erano ‘liberi’ senza guinzaglio e museruola nel cortile privato della stessa, antistante l’abitazione e il cortile in cui l’attore e il proprio cane ‘Milo’ si trovavano. I due cani in questione riuscivano ad aprire il cancello del cortile (rimasto inavvertitamente socchiuso) e correvano in strada aggredendo l’attore e il suo cagnolino.
Ebbene, l’oggetto di contestazione tra le parti è la dinamica dell’aggressione nonché l’eventuale apporto causale esclusivo circa le lesioni causate all’attore dai due cani. La convenuta sostiene che il danneggiato indietreggiava e cadeva all’indietro solo dopo che i cani venivano allontanati, e non a causa di essi.
La responsabilità prevista dall’art. 2052 c.c. si fonda non su un comportamento o un’attività commissiva od omissiva, ma sulla relazione intercorrente tra i predetti e l’animale. Trattasi di responsabilità oggettiva il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale è a carico del custode dell’animale. In tale paradigma assume rilievo anche il comportamento del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Risulta pacifica la responsabilità della proprietaria dei due cani che, con il loro comportamento, hanno ingenerato la sequenza causale che ha portato all’aggressione e alla conseguente caduta dell’attore.
In ordine alla dedotta interruzione del nesso causale per fatto proprio dell’attore (il quale sarebbe indietreggiato, su suolo dissestato, quando i cani della convenuta erano già lontani), la circostanza non è stata confermata dalle deposizioni testimoniali, di talchè la caduta dell’attore è da porsi direttamente correlata all’aggressione dei due cani della convenuta.
Ad ogni modo, viene osservato, anche nell’ipotesi in cui l’attore, vistosi venire contro i cani della convenuta, fosse indietreggiato sul marciapiede, tale condotta istintivamente difensiva non potrebbe ritenersi evenienza irragionevole o imprevedibile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, essendo certo che dinanzi ad un aggressione da parte di animali, soprattutto se liberi e con un atteggiamento aggressivo, il soggetto minacciato indietreggi, nel tentativo di evitare di essere attaccato. Né tale comportamento (comunque non provato) potrebbe eventualmente rilevare in termini di concorso colposo ex art. 1227 comma 1 c.c. .
Per quanto concerne il danno biologico il Tribunale condivide le conclusioni della CTU e, in particolare, in replica alle osservazioni mosse dal CTP dell’attore (in punto di danno psichico non riconosciuto in perizia), il collegio ha replicato che “sebbene l’osservazione diretta del soggetto sia di primaria importanza non si può non tenere conto dei risultati dei due test eseguiti nel corso delle operazioni peritali (test MMPI e test di Rorschach), i quali corroborano il parere forense della Consulente che non ha riscontato disturbi dell’area psichica” ……. con riguardo all’incidenza del danno biologico accertato nello svolgimento e sulla qualità di vita, i CTU hanno ribadito che “gli esiti del trauma cranico commotivo con residua anosmia (perdita del senso dell’olfatto) e disgeusia (alterazione del senso del gusto) non incidono, come ben si comprende, sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita quali appunto nutrirsi, deambulare, provvedere a se stesso, pulire la casa, espletare attività di svago, coltivare interessi, etc….Dei riflessi di ordine oggettivo e soggettivo si è tenuto conto nella valutazione del danno biologico permanente e temporaneo”.’
Il danno non patrimoniale viene liquidato nella misura del 21% come accertato dalla CTU, oltre danno morale, il tutto per l’importo complessivo di euro 83.559,75.
Avv. Emanuela Foligno
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