Parto prematuro come concausa delle lesioni gravissime

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Parto prematuro come concausa delle lesioni gravissime

Parto prematuro come concausa delle lesioni gravissime (Cassazione civile, sez. III, 21/02/2023, n.5380).

Parto prematuro come concausa delle lesioni gravissime del nascituro.

I genitori del nascituro convenivano davanti al Tribunale di Lecce tre Medici e l’Azienda Sanitaria perché fossero condannati a risarcire i danni derivati dalle gravissime lesioni che il minore aveva patito alla nascita che gli avevano causato un’invalidità assoluta.

Il Tribunale rigettava la domanda compensando le spese di lite e, successivamente, la Corte di Appello di Lecce respingeva il gravame.

Veniva presentato ricorso per Cassazione, che (Cass. sez. 3, 11 maggio 2009 n. 10743= rigettava nei confronti dei sanitari e accoglieva invece nei confronti del Direttore Generale dell’ASL Lecce e delle rispettive compagnie assicuratrici.

La sentenza – massimata come segue: “In tema di responsabilità civile per danni derivanti dall’esercizio dell’attività medico-chirurgica, la correttezza del comportamento tenuto dal medico, pur comportando il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei suo confronti, non esclude la configurabilità di una responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera, ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile all’inadempimento delle obbligazioni ad essa facenti carico, in relazione all’insufficienza delle apparecchiature predisposte per affrontare prevedibili emergenze o complicazioni, ovvero al ritardo nel trasferimento del paziente presso un centro ospedaliero attrezzato.

Nella sua motivazione si è espressa come segue: “… infondate sono le censure formulate dai ricorrenti con riferimento alle condotte imputate ai medici ospedalieri. A diverse conclusioni, tuttavia, deve giungersi con riferimento alla ASL e al direttore generale della stessa. Infatti, secondo i rilievi dello stesso consulente tecnico di ufficio, deve darsi per acquisito che il decorso e la terapia – durante tutto il ricovero ospedaliero fossero corrette, ma da essi si trae la considerazione di un prevedibile parto “a rischio” il che non è certo indifferente ai fini del giudizio di esattezza delle scelte successivamente operate (il ricovero era stato disposto tre mesi prima del parto). Il consulente nominato dall’ufficio ha fatto esplicito riferimento a scelte nella fase precedente il parto “criticabili sotto il profilo della prudenza” con la precisazione che sarebbe stato quanto mai opportuno il ricovero presso una struttura diversa e meglio attrezzata per la situazione ….nella struttura non vi era il reparto di terapia intensiva per il reparto immaturi, neppure la diagnostica per immagini tanto che si era fatto ricorso ad una struttura esterna.”

Riassunto il giudizio dinanzi la Corte d’Appello di Potenza quale Giudice di rinvio, veniva disposta altra CTU. All’esito veniva riconosciuta la responsabilità contrattuale dell’Ospedale per i danni originati dall’inadeguatezza della struttura e dall’omesso, o comunque ritardato, trasferimento del neonato ad un ospedale maggiormente attrezzato,

Ricorreva per cassazione il Commissario Liquidatore della ex USL Lecce, da ciò derivava Cass. sez. 3, ord. 22 agosto 2018 n. 20887, che cassava la sentenza emessa in sede di rinvio. La Corte di Appello, in sede di rinvio, individuava nella struttura ospedaliera la responsabile esclusiva dei danni, non tenendo conto della circostanza che la condizione precaria di salute della partoriente e il parto prematuro erano già state accertate quali concause dei danni medesimi, sicché la condotta dei sanitari avrebbe dovuto essere esaminata, nel giudizio di rinvio, unicamente in funzione della valutazione del suo apporto concausale rispetto alla determinazione del danno.

Riassunta nuovamente la causa davanti alla Corte d’Appello di Potenza, con decisione del 16 aprile 2020 veniva ritenuto “configurabile, a carico dell’Ospedale una responsabilità da inadempimento di obbligazioni direttamente a suo carico e che tale inadempimento aveva esplicato una efficienza causale sulle lesioni gravissime derivate al bambino.

Avverso quest’ultima pronuncia ha presentato ricorso in Cassazione l’Azienda Sanitaria, condannata dai Giudici di Appello a risarcire oltre tre milioni di euro.

Gli Ermellini rammentano che la pronuncia rescindente conferisce al Giudice di rinvio non una posizione inerte e passiva, bensì il riesame della superstite porzione della regiudicanda non ancora investita da tale giudicato, riesame da svolgere alla luce del dictum che il Giudice di legittimità ha formulato.

Alla luce di ciò viene passato al vaglio il contenuto della sentenza rescindente.

Il principio di diritto, una volta esclusa la separazione della posizione dei sanitari rispetto a quella della Strutture, afferma la potenziale responsabilità solo di quest’ultima, in relazione alla quale l’accertamento di quanto in concreto accadde viene dunque affidato al Giudice di rinvio.

Nella lunga sequenza processuale, quella del 2009  è la sentenza rescindente stricto sensu, frutto di un ricorso con cui si era censurato l’accertamento del Giudice d’appello (anche) in relazione ad errores in iudicando, mentre quella del 2018 è sortita da un successivo ricorso che si è imperniato sull’error in procedendo che il Giudice di rinvio aveva commesso violando il giudicato suddetto del 2009.  La sentenza del 2018, dunque, non ha modificato (e non avrebbe potuto farlo) il giudicato interno fornito dalla sentenza del 2009.

In sintesi, quella pronunzia del 2009 affermava che era prevedibile un parto rischioso perché prematuro, e che quindi quel che rilevava ai fini di una eventuale responsabilità, una volta esclusa quella dei sanitari convenuti, risiedeva nella previsione e nella gestione di un prevedibile parto a rischio.

Difatti il CTU esplicitamente affermava  che le scelte nella fase precedente il parto “risultano criticabili sotto il profilo della prudenza” con la precisazione che “sarebbe stato opportuno il ricovero presso una struttura diversa e meglio attrezzata per la situazione”. E’ alla luce di questo che deve interpretarsi il successivo inserimento nella motivazione del concetto di “concausa”.

Il nucleo della controversia è nella previsione e gestione di un parto prematuro e a rischio, come elemento di concausa aggravante delle lesioni gravissime e della invalidità conseguente riportate in occasione della nascita prematura. In altri termini, quello che si deve accertare è se il parto prematuro avrebbe apportato le lesioni gravissime e la invalidità conseguente anche se fosse stato oggetto di “previsione e gestione”.

ll Giudice di rinvio doveva accertare se la struttura sanitaria avrebbe potuto affrontare una “prevedibile emergenza neonatale, poi effettivamente manifestatasi” per valutare se la “precocità diagnostica e tempestività delle scelte terapeutiche” avrebbe nel concreto avuto “incidenza causale sulla patologia poi riscontrata”.

La successiva sentenza del 2018, non si discosta dal dictum della sentenza rescindente.

Ergo, la Corte territoriale di Potenza ha svolto in modo corretto il proprio compito accertatorio quale Giudice di rinvio.

I successivi motivi (secondo, terzo, quarto e quinto) tentano di riproporre una alternativa ricostruzione fattuale della vicenda particolarmente sotto il profilo causale, inammissibile in sede di legittimità.

In conclusione, il ricorso viene rigettato. La complessità della vicenda processuale, che ha dato luogo ad una pluralità di pronunce, giustifica la compensazione delle spese.

Avv. Emanuela Foligno

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