Suonare con insistenza il campanello della ex moglie: è reato?

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Una sentenza della Cassazione ha fornito ulteriori chiarimenti sul reato di molestie, precisando che suonare con insistenza il campanello della ex moglie può configurarsi come reato.

È possibile che suonare con insistenza il campanello della ex moglie integri il reato di molestie? A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9780/2014.

Con tale pronuncia, i giudici hanno stabilito che suonare con insistenza il campanello della casa moglie alle sei del mattino configura il reato di molestie.

Nel caso di specie, un uomo è stato condannato per il reato ex art. 660 c.p..

E questo proprio perché aveva “per petulanza e per altri biasimevoli motivi, […]posto in essere comportamenti di disturbo e di molestie in danno della moglie separata tramite continui e frequenti contatti telefonici nonché appostamenti nella pubblica via”.

È infatti noto che alcuni comportamenti, anche se non ripetitivi e assillanti come nel caso di specie, se commessi in orari particolari come ad esempio a notte fonda o al mattino molto presto, possono risultare lesivi ed essere sanzionati.

Tale reato è previsto ed è punito proprio dall’art, 660 c.p.. Questo punisce colui che “per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”.

Ebbene, nel caso esaminato, c’è una aggravante.

Si tratta dell’ora in cui queste molestie sono state perpetrate, ovvero la mattina presto. Stesso discorso varrebbe qualora fossero avvenute a notte fonda.

La donna, parte offesa nel procedimento, aveva quindi denunciato l’ex marito per aver “suonato alla porta della sua abitazione, in continuazione, dalle ore 5,30 e di aver interrotto, nella stessa occasione, il quadro elettrico ubicato all’esterno della casa”.

Altro elemento importante è che sia bastata una sola occasione per far scattare la condanna.

La Cassazione, infatti, nel confermare la condanna in 200,00 euro di ammenda, ha precisato che tale reato di molestia o disturbo alle persone secondo la giurisprudenza ormai consolidata, “non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere realizzato anche con una sola azione (Cass., Sez. I, 08/07/2010, n. 29933)”.

Quindi, suonare con insistenza il campanello della ex moglie può, anche se accade solo una volta, integrare appieno il reato di molestie.

Vi è di più. Secondo i giudici anche una sola condotta, è “sintomatica […]] dei requisiti della fattispecie tipizzata”.

Pertanto, è sufficiente disturbare anche solo una volta, e volutamente, qualcuno nelle ore tarde o di prima mattina, per configurare il reato ex art. 660 c.p.

 

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