La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di una società produttrice di fazzoletti di carta con nichel, fatto accertato a mezzo consulenza tecnica

È responsabile la società che produce fazzoletti di carta con nichel?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3692/2018, si è occupata proprio di tale questione.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un soggetto che aveva agito in giudizio nei confronti di una società produttrice di fazzoletti di carta con nichel.

Il soggetto voleva ottenere la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti per aver utilizzato un fazzolettino, prodotto dalla società stessa, “che aveva determinato una reazione cutanea – imputabile ad allergia da metallo – con una conseguente estesa dermatite protrattasi per oltre tre mesi”.

Il Tribunale di Cuneo, pronunciatosi in primo grado, aveva rigettato la domanda risarcitoria.

Tuttavia, la sentenza era stata ribaltata in grado d’appello, dal momento che la Corte aveva riconosciuto la responsabilità della società, condannandola.

Ritenendo la decisione ingiusta, la società si è rivolta in Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La ricorrente osservava che non risultava in alcun modo accertato che la reazione allergica subita dall’attore fosse stata dovuto ai fazzoletti di carta con nichel.

Secondo la ricorrente, inoltre, in base agli artt. 114 e 117 Codice del consumo, l’esistenza del danno non dimostra, di per sé, la natura difettosa del prodotto.

La società evidenziava anche che la consulenza tecnica “aveva chiarito che la percentuale di nichel riscontrata nel fazzoletto era superiore al limite consentito per gli imballaggi a contatto con gli alimenti ed i cosmetici, ma conforme alla direttiva comunitaria CE 2004/96”.

Ciononostante, la Cassazione non ha ritenuto di poter aderire alle considerazioni svolte dalla società, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Difatti,  la Corte d’appello era giunta alla conclusione che il fazzoletto fosse difettoso sulla base di una serie di elementi certi. E ciò in conformità a quanto previsto dall’art. 117 Codice del Consumo.

Ovvero, per la presenza di un “metallo noto come sensibilizzante da contatto e causa di allergie”.

Pertanto, non poteva affermarsi che la Corte d’appello avesse “fatto discendere la difettosità del prodotto dal solo fatto che esso abbia prodotto un danno”. E questo poiché la difettosità del prodotto era stata perfettamente accertata.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla società, confermando integralmente la sentenza impugnata.

 

 

Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

 

 

Leggi anche:

DERMATITE ALLERGICA DA PROTESI DENTARIA AL NICHEL: ASSOLUZIONE PIENA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui