L’approvazione o la revisione delle tabelle millesimali con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge richiede la maggioranza qualificata

L’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 c.c., comma 2, ogni qual volta l’approvazione o la revisione avvengano con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6735/2020 pronunciandosi su una controversia insorta in ambito condominiale inerente alcune deliberazioni assunte dall’Assemblea relativamente al funzionamento dell’impianto di riscaldamento centralizzato.

Il condomino ricorrente denunciava nello specifico, la violazione del combinato disposto del regolamento contrattuale di condominio e dell’art. 1372 c.c., per aver la Corte di appello ritenuto giustificata l’approvazione della tabella millesimale a maggioranza.

La Suprema Corte  ha specificato che i criteri legali di ripartizione delle spese condominiali, stabiliti dall’art. 1123 c.c., possono essere derogati, come prevede la stessa norma, mediante convenzione, la quale può essere contenuta o nel regolamento condominiale (che perciò si definisce “di natura contrattuale”), o in una deliberazione dell’assemblea che venga approvata all’unanimità.

Viene, quindi, imposta, a pena di radicale nullità l’approvazione di tutti i condomini per le sole delibere dell’assemblea di condominio con le quali siano stabiliti i criteri di ripartizione delle spese in deroga a quelli dettati dall’art. 1123 c.c., oppure siano modificati i criteri fissati in precedenza in un regolamento “contrattuale”.

Di conseguenza, le tabelle millesimali non devono essere in origine approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo a tale scopo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 c.c., comma 2, mentre rivela comunque natura contrattuale soltanto la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella “diversa convenzione”, di cui all’art. 1123 c.c., comma 1.

Se dunque una tabella meramente ricognitiva dei criteri di ripartizione legali sia stata approvata, e se essa risulti viziata da errori originari o da sopravvenute sproporzioni, a tali situazioni può rimediare la maggioranza dell’art. 1136 c.c., comma 2, per ripristinarne la correttezza aritmetica.

La redazione giuridica

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