La caduta si è verificata in orario diurno, la buca era di dimensioni non contenute e visibile e l’attrice non transitava sul marciapiede: vi è un concorso di colpa del 30% (Tribunale di Livorno, Sentenza n. 564/2021 del 05/07/2021 RG n. 2285/2019)

La donna cita a giudizio il Comune di Livorno onde vederlo condannato al risarcimento dei danni subiti a causa di una buca sull’asfalto. In particolare, la donna espone che il giorno 30.04.2014 alle ore 17:00 circa a Livorno percorreva a piedi la strada e giunta all’altezza del numero civico 18 in prossimità del marciapiede che stava raggiungendo, cadeva pesantemente a terra a causa di una buca – non visibile e non opportunamente segnalata; in particolare rimaneva con il tacco della scarpa incastrato nella buca presente sull’asfalto della carreggiata, cadendo a terra e riportando lesioni.

Il Comune di Livorno resta contumace.

La causa viene istruita con produzioni documentali, prove orali e C.T.U. Medico-Legale.

La Polizia Municipale nei rilievi eseguiti ha dato atto della presenza sul manto stradale di una buca con “lunghezza 5 cm; larghezza 2 cm; profondità: avvallamento 6 cm”; nel verbale è inoltre specificato: “abbiamo richiesto l’intervento della CLC per la messa in sicurezza. Poiché sotto la buca vi era una parte priva di asfalto veni va richiesta l’attivazione della protezione civile al fine di avere una valutazione tecnica sull’anomalia riscontrata. Veniva posizionata una piantana con segnale di pericolo sulla buca”.

I testi escussi hanno sostanzialmente confermato le modalità della caduta, correlata al tacco della scarpa incastrato nella buca, indicate dall’attrice.

In legittimità, con riferimento a fattispecie in parte analoghe, è stato chiarito che “l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile ex art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada (a prescindere dalla sua estensione) e delle sue pertinenze. La condotta del danneggiato elide il nesso eziologico tra cosa e danno soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, ossia estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto; in caso contrario, essa rileva ai fini del concorso nella causazione dell’evento, a norma dell’art. 1227 c.c “.

Ed ancora “ la concreta visibilità dello stato di degrado e di pericolo in cui versa la strada non è, da sola, sufficiente ad escludere la responsabilità del Comune proprietario, ma può essere valutata nel contesto del giudizio sull’eventuale condotta colposa del danneggiato, idonea a costituire causa concorrente nella produzione dell’evento dannoso, ai sensi dell’art. 1227 c.c. “.

Ebbene, la caduta si è verificata in orario diurno , la buca era di dimensioni non contenute, e quindi potenzialmente visibile, anche se non sono state prodotte fotografie del luogo), l’attrice non transitava sul marciapiede od altra sede riservata ai pedoni, ma stava attraversando la carreggiata stradale, con necessità dunque di fare maggiore attenzione.

In considerazione di tali circostanze il Giudice determina nel 30% il concorso dell’attrice danneggiata ex art. 1227 c.c.

La CTU Medico-Legale ha determinato il danno permanente nella misura del 5%, con una temporanea biologica al 75% di giorni 35, 40 giorni parziale al 50%, 30 giorni parziale al 25% e spese mediche riconoscibili congrue per euro 2.679,93.

Utilizzando le Tabelle del Tribunale di Milano la liquidazione del danno non patrimoniale ammonta ad euro 10.161,85.

Il Comune di Livorno viene condannato al pagamento dell’importo sopra indicato in favore dell’attrice, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.371,21 e delle spese di CTU Medico-Legale.

Avv. Emanuela Foligno

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