Confermata dalla Corte di Cassazione la sentenza di condanna per lesioni colpose. Il medico avrebbe dovuto documentarsi meglio prima dell’intervento
Nell’effettuare una biopsia asportò la parte sinistra della lingua, anziché la destra, affetta da carcinoma. La Corte di Cassazione, confermando le sentenze dei precedenti gradi di giudizio, ha posto fine alla vicenda giudiziaria scaturita dall’episodio, ribadendo la responsabilità del medico, otorinolaringoiatra in servizio all’epoca del fatto, nel 2008, presso l’Ospedale di Cisanello a Pisa.
Il camice bianco era stato condannato in primo grado a due mesi di reclusione per lesioni aggravate, oltre al risarcimento del danno al paziente, un ottantenne di Grosseto, con un procedimento da avviare in sede civile. La condanna era stata confermata anche in Appello, sia pure con uno sconto di pena, ridotta a un mese e dieci giorni, in quanto la lesione cagionata dall’intervento erroneo non aveva comportato una lesione grave, consistente nell’indebolimento permanente dell’organo della fonazione.
Il medico ha quindi impugnato la decisione del giudice di secondo grado davanti alla Suprema Corte, insistendo sulla sua non colpevolezza derivante da fatto che l’intestazione della cartella clinica in sala operatoria riportava erroneamente l’indicazione di ‘lesione margine linguale sinistro’; peraltro anche su tale lato era visibile, a suo avviso, una leucoplachia, ovvero una lesione oggetto di attenzione terapeutica, che avrebbe potuto consigliare parimenti una rimozione a scopo diagnostico.
La Cassazione, tuttavia, ha respinto il tentativo del medico di ottenere l’annullamento della sentenza, ribadendo quanto era stato già chiarito in appello, ovvero che solamente il frontespizio della cartella clinica conteneva l’indicazione sbagliata, mentre al suo interno il documento, in varie sezioni, riportava l’esatta indicazione del margine sul quale intervenire. Inoltre, l’otorino era stato debitamente informato che avrebbe dovuto intervenire sul margine linguale destro e non sinistro, per eseguire una biopsia escissionale di sicurezza. Pertanto, secondo i giudici, “non solo non vi erano eclatanti elementi atti a scusare l’errore ma, al contrario, l’imputato aveva gravemente omesso di documentarsi in ordine all’intervento da porre in essere”.
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