TAR Calabria: la mancanza di fondi non giustifica un mancato pagamento

0

Il Tribunale amministrativo ha intimato al Ministero della Salute il pagamento di una somma quantificata in primo grado, stabilendo, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di una Commissario ad acta per la completa esecuzione della sentenza in esame

L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non rappresentano una legittima causa di impedimento all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato. Lo ha stabilito il  TAR di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1087 dello scorso 4 novembre, fornendo un importante chiarimento in tema di mancati pagamenti da parte di un’Amministrazione pubblica.

Nel caso in questione, il Tribunale amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato dagli eredi di un uomo nei cui confronti il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1253/2014, aveva disposto la liquidazione di circa 28mila euro da parte del Ministero della Salute; una cifra riconosciuta a titolo di rivalutazione dell’indennizzo percepito ai sensi della legge 210 del 1992 – spettante ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie o trasfusioni – comprensivo di interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte fino all’effettivo soddisfo.

I ricorrenti lamentavano la perdurante inottemperanza del Ministero rispetto alla liquidazione della somma indicata e il TAR gli ha dato ragione, accogliendo il ricorso e ordinando all’Ente, ove nelle more non avesse ancora provveduto, di dare esecuzione alla sentenza in questione entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della propria pronuncia.

Nel disporre tale provvedimento il Tribunale ha inoltre previsto, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta (nel caso specifico il Prefetto di Roma) affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine concesso e la perdurante inottemperanza – si insedi e provveda, entro il termine di novanta giorni decorrente dalla ricezione di tale richiesta, “a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza in discorso, con spese a carico del Ministero intimato”.

Il TAR ha specificato poi che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio, nel caso in cui manchi un apposito stanziamento, che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma.  Inoltre, viene precisato che “l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento”.

 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui