Se le liste d’attesa sono troppo lunghe si ha diritto ad usufruire di prestazioni private al solo costo del ticket, la differenza è a carico dell’Asl

Se le liste d’attesa in ospedale sono troppo lunghe e la prestazione sanitaria non viene effettuata entro i tempi previamente previsti dalla Regione si può arrivare ad usufruire di visite private al solo costo del ticket, e la differenza viene coperta dall’Asl di appartenenza dell’ospedale inadempiente.

Lo prevede il decreto legislativo 124 del 29 aprile 1998, Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.

Il decreto, infatti, all’art. 3 “Modalità di partecipazione al costo delle prestazioni” prevede che le Regioni stabiliscano i criteri a cui debbano attenersi i direttori sanitari locali e ospedalieri per stabilire i tempi massimi entro i quali una prestazione debba essere erogata a seguito di una richiesta.

Recita al comma 10 che “le regioni disciplinano i criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere determinano, entro trenta giorni dall’efficacia della disciplina regionale, il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 e l’erogazione della stessa”.

Inoltre, si continua allo stesso punto, la tempistica massima andrebbe resa nota al paziente al momento della richiesta della prestazione e pubblicizzata adeguatamente dalle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

Nel caso ciò non avvenisse, al comma 12 si prevede che il paziente possa avere accesso all’attività libero-professionale intramuraria o, addirittura, completamente privata, al solo costo del ticket, mentre la differenza è a carico dell’Asl dove viene richiesta la prestazione.

Si legge infatti al comma 12:

“Le regioni disciplinano, anche mediante l’adozione di appositi programmi, il rispetto della tempestività dell’erogazione delle predette prestazioni, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare all’assistito la effettiva possibilità di vedersi garantita l’erogazione delle prestazioni nell’ambito delle strutture pubbliche attraverso interventi di razionalizzazione della domanda, nonché interventi tesi ad aumentare i tempi di effettivo utilizzo delle apparecchiature e delle strutture, ad incrementare la capacità di offerta delle aziende eventualmente attraverso il ricorso all’attività libero-professionale intramuraria, ovvero a forme di remunerazione legate al risultato, anche ad integrazione di quanto già previsto dai vigenti accordi nazionali di lavoro, nonché a garantire l’effettiva corresponsabilizzazione di sanitari dipendenti e convenzionati;

[…]

c) imputare gli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all’erogazione delle prestazioni in regime di attività libero-professionale intramuraria alle risorse di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato”.

Attualmente, a causa delle lunghe liste d’attesa, la soluzione che stanno adottando molte Asl è quella di bloccarle, non accettando quindi le prenotazioni dei pazienti e registrandole invece come in “attesa di entrare nella lista di attesa”.

Questa situazione è uno dei casi che danno diritto a usufruire delle prestazioni intramoenia o private al costo del ticket per il paziente con differenza a carico dell’Asl, in quanto quest’ultima a causa delle lunghe liste d’attesa non può erogare il servizio richiesto con un’adeguata tempestività.

 

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