Tecnopatia angioneurotica provocata dall’utilizzo di strumenti vibranti: riconosciuta l’origine professionale. (Cassazione Civile, sez. lav., 10/01/2022, ud. 03/11/2021, dep. 10/01/2022, n.451).

Tecnopatia angioneurotica di origine professionale viene riconosciuta dalla Corte d’Appello di Cagliari, in riforma della sentenza del Tribunale. La Corte territoriale ha ritenuto provata la rilevanza dell’esposizione al rischio ai fini dell’insorgenza della malattia professionale, essendo emerso dalle testimonianze e dall’esame compiuto dal CTU, che l’appellante aveva fatto uso di strumenti vibranti, sia in edilizia sia in agricoltura, per diverse ore al giorno e quasi tutti i giorni per complessivi e continuativi diciassette anni.

Ed ancora, la Corte, sulla valutazione del danno biologico ha stabilito, recependo le conclusioni convergenti dei consulenti incaricati nei due gradi di merito, che il danno da tecnopatia angioneurotica rientrava nel n. 34 delle Tabelle “Vasculopatia Sindrome Raynaud” con un danno biologico riconosciuto “fino al 12%”, ritenendo che all’assicurato spettasse l’indice massimo per via delle alterazioni radiologicamente riscontrate a carico di pressoché tutte le dita di entrambe le mani.

L’Inail ricorre in Cassazione deducendo che la Corte avrebbe illegittimamente applicato l’arrotondamento della percentuale di inabilità dal 15% al 16%, determinando il mutamento stesso del titolo della prestazione previdenziale (rendita invece che indennizzo in capitale), in violazione dei criteri indicati dal legislatore.

Col secondo motivo, contesta la valutazione del danno biologico nella misura del 16% sì come assunta “alla luce della prassi medico legale segnalata dall’ausiliare” (p. 10 sent.), insistendo che in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il giudice, e per esso il CTU, ha l’obbligo di far riferimento al D.M. 12 luglio 2000, di approvazione delle tabelle delle menomazioni, della tabella d’indennizzo del danno biologico e della tabella dei coefficienti, che indica per ciascuna menomazione un minimo e un massimo di punti in percentuale di menomazione dell’integrità psicofisica.

I motivi sono fondati.

Il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, ha introdotto per la prima volta l’indennizzabilità delle menomazioni per danno biologico nell’ambito della tutela INAIL, prevedendo che le prestazioni per il ristoro delle stesse siano determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato; in quest’ottica si è stabilito che, ove al lavoratore residui un danno biologico, per i danni conseguenti a infortuni sul lavoro o malattie professionali, viene corrisposto un indennizzo che, per le menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16 % è erogato in capitale, e, dal 16 % è erogato in rendita.

Le menomazioni di pari grado o superiore al 16 % danno diritto all’erogazione, oltre che della parte per danno biologico, di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle menomazioni che incidono sulla capacità lavorativa del soggetto.

Il nuovo sistema di liquidazione dell’indennizzo sostituisce, infatti, la vecchia regolamentazione di liquidazione della rendita. Dalle “nuove” disposizioni discende che per la lesione fisica derivante da infortunio o malattia professionale che ha sempre, quale conseguenza, un danno biologico, trova applicazione in via esclusiva il nuovo metodo di calcolo dei postumi permanenti.

Il CTU e il Giudice, nel determinare la percentuale di danno al fine del riconoscimento del beneficio di legge, devono fare riferimento unicamente al D.M. del 2000, ove detta percentuale è indicata, a seconda dei casi, con un valore unico ovvero in un intervallo di valori o ancora con locuzioni “superiore a” ovvero “fino a”.

Conseguentemente, il sistema vigente esclude la possibilità per il Giudice di disporre arrotondamenti, per eccesso o per difetto, (e anche per frazioni di punto).

Pacifica la accertata tecnopatia angioneurotica del lavoratore, la sentenza viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione, che dovrà procedere alla determinazione della percentuale di danno secondo i parametri indicati.

Avv. Emanuela Foligno

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