Alcune aziende sono destinatarie di alcuni provvedimenti dell’ultimo bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L’Antitrust ha avviato due diverse istruttorie per valutare i comportamenti tenuti da Telecom e Vodafone, in relazione ad attività di telemarketing svolte tra il gennaio 2014 e il gennaio 2017. Ne da notizia la stessa Autorità nel Bollettino n. 15 dello scorso 24 aprile, rilanciando una notizia già diffusa a inizio mese. Il procedimento, per entrambe le aziende, è volto ad accertare eventuali violazioni degli articolo 20 e 26 lettera c) del codice del consumo.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta in seguito “alle segnalazioni ad oggi pervenute da numerosi consumatori”, dalle quali risulta che le due società, hanno posto in essere “una significativa attività di telemarketing consistente nel contatto, mediante l’uso del telefono e con l’ausilio di un operatore, tra l’azienda o soggetti da essa incaricati e la sua clientela effettiva o potenziale, ai fini di vendita diretta o di ricerche di mercato o di comunicazione promozionale. Le telefonate vengono effettuate sull’utenza privata fissa e/o sul cellulare dei consumatori, in qualunque momento della giornata, al fine di sollecitare acquisti o sottoscrizione di contratti di varia natura”.
Per quanto concerne Telecom, poi, l’AGCM ha analizzato alcune clausole contrattuali relative alle condizioni generali di abbonamento ad alcuni servizi o per la fruizione di alcuni contenuti. Tali clausole sono state dichiarate vessatorie ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera m) del Codice del Consumo in quanto prive dell’indicazione che le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, potranno essere effettuate solo in presenza di un “giustificato motivo”, della definizione della modalità e della forma con cui la modifica sarà, di volta in volta, comunicata al consumatore e di tutte le giustificate motivazioni in presenza delle quali possono divenire legittime le variazioni contrattuali da parte del professionista, incluse quelle economiche.
L’Autorità ha quindi disposto che la società pubblichi, “a propria cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell’articolo 37-bis del Codice del Consumo e dell’art. 23, comma 8, del Regolamento” per intero e fedelmente, sulla homepage del sito societario. In caso di inottemperanza è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

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