La Corte di Cassazione chiarisce che il terzo danneggiato su un veicolo privo di assicurazione non può ottenere il risarcimento, nemmeno se è erede del conducente responsabile del sinistro. La decisione ribadisce i limiti dell’azione diretta ex art. 141 D.Lgs. 209/2005 e conferma come la copertura assicurativa del veicolo sia condizione essenziale per il riconoscimento del risarcimento (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 15 ottobre 2025, n. 27481).
I fatti
Il giorno 28.6.2008 in agro di Ascoli Satriano un’auto priva di copertura assicurativa per la responsabilità civile, condotta dal proprietario, invadeva l’opposta corsia e scontrandosi. Nell’urto trovavano la morte il conducente e la figlia, mentre la moglie riportava lesioni.
La moglie del conducente (e madre dell’altra deceduta) e i figli del conducente e fratelli dell’altra deceduta, evocavano in giudizio davanti al Tribunale di Foggia l’assicurazione designata dal FGVS. Il Tribunale (sent. 6 luglio 2021), dopo avere respinto le eccezioni di prescrizione del diritto, nonché quella di estinzione del credito per confusione, rigettava nel merito la domanda, compensando le spese processuali, in ragione del fatto il rischio connesso alla presenza di un numero di passeggeri superiore a quello per cui l’auto era omologata (5 anziché 4) rendeva non indennizzabile la pretesa.
L’Assicurazione eccepisce che si sarebbero concentrate nelle medesime persone la qualità di creditori del diritto al risarcimento e di debitori della medesima obbligazione. Ciò in quanto i tre danneggiati erano eredi di uno dei corresponsabili del sinistro, e cioè del conducente e proprietario del veicolo sul quale viaggiavano. La Corte di Bari rigettava le domande proposte dagli attori per estinzione dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1253 c.c.
L’intervento della Cassazione
La Corte d’appello avrebbe adottato una decisione errata. La sentenza avrebbe negato il diritto al risarcimento del danno a tre soggetti terzi danneggiati dal sinistro, uno dei quali trasportato, difatti la Direttiva 2009/103/CE al comma 2 prevede che: i membri della famiglia dell’assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall’assicurazione di cui all’articolo 3, non possono essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell’assicurazione per quanto riguarda i danni alle persone.
Secondo i ricorrenti, la persona trasportata ha diritto ad essere risarcita a prescindere dalla sua qualità di proprietario del veicolo o di congiunto del responsabile. Il fatto di essere erede del conducente del veicolo (responsabile del sinistro), sarebbe irrilevante al fine di escludere o limitare il diritto al risarcimento, perché questo diritto non soffre eccezioni.
Alla medesima stregua, la vittima secondaria che perda una persona cara in conseguenza di un sinistro stradale deve considerarsi terzo danneggiato ai sensi dell’art. 12 Direttiva CE sopra citata. Ed il terzo danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni causati poiché non rileva sia anche proprietario del veicolo.
Le doglianze vengono respinte. I ricorrenti hanno omesso di impugnare l’alternativa ed autonoma ratio decidendi, da sola sufficiente a sorreggere la statuizione di rigetto della domanda che, dopo aver ritenuto l’obbligazione risarcitoria estinta per confusione, ha aggiunto che il terzo trasportato su veicolo non assicurato non può esercitare l’azione diretta di cui all’art. 141 D.Lgs. 209/2005 nei confronti dell’impresa designata dal FGS atteso che tale impresa non può considerarsi impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo.
Come noto il presupposto necessario per esperire l’azione ex art. 141 CdA è che il veicolo del vettore sul quale il terzo era trasportato sia provvisto di copertura assicurativa. Ad ogni modo, le censure mosse, quand’anche fossero fondate, non potrebbero comunque condurre all’annullamento della decisione di secondo grado, stante la intervenuta definitività dell’altra ratio non efficacemente impugnata.
Avv. Emanuela Foligno





