Terzo trasportato e proprietario del veicolo, si al risarcimento

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dinamica del sinistro

La suprema Corte ribadisce che al terzo trasportato spetta sempre il risarcimento del danno, anche quando sia proprietario del veicolo

Il danneggiato ha diritto sempre e comunque al risarcimento. Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 13738\2020, chiarendo altresì che al proprietario del veicolo terzo trasportato spetta comunque sempre il risarcimento del danno.

E’ quanto accaduto al proprietario del veicolo, coinvolto in un sinistro, condotto da un soggetto non abilitato alla guida.

Nel caso di specie ecco cosa era accaduto: il proprietario di un’automobile guidata da un altro soggetto è vittima di un incidente stradale, conviene quindi in giudizio il conducente dell’auto e la sua compagnia assicurativa. Il giudice di primo grado assegna buona parte della responsabilità del sinistro al proprietario dell’autovettura: quest’ultimo ricorre in appello, ma anche il giudice del gravame rigetta la domanda risarcitoria avanzata dall’appellante nei confronti della compagnia assicurativa del conducente.

Il terzo trasportato decide quindi di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione presentando un unico motivo di ricorso, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2054 cc e degli articoli1 e 2 della direttiva comunitaria 84\5\CEE e dell’art.2 della polizza assicurativa.

La Suprema Corte – facendo riferimento a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia circa il fatto che” il proprietario trasportato ha diritto nei confronti del suo assicuratore al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente.” – accoglie il ricorso evidenziando che come sostiene la Corte di Giustizia Europea “ l’unica distinzione ammessa dalla normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per gli autoveicoli è quella tra conducente e passeggero, nel senso che escluso il conducente, tutti gli altri passeggeri anche quando siano proprietari del veicolo devono avere una copertura assicurativa…sicché (il proprietario) si trova in una situazione giuridica assimilabile a quella di qualsivoglia altro passeggero”

Avv. Claudia Poscia

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