Ticket per il licenziamento collettivo: ecco tutte le novità dall’Inps

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Una circolare Inps è stata diffusa relativamente alle ultime novità sul versamento del ticket per i casi di licenziamento collettivo.

Arrivano le ultime novità relative al versamento del ticket per il licenziamento collettivo. A fare chiarezza sul tema è proprio l’Inps con il messaggio dell’8 febbraio 2018, n. 594.

È stata infatti la manovra di bilancio 2018 (legge del 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n. 302 del 27 dicembre 2017) a prevedere il raddoppio dell’aliquota applicabile per il calcolo del contributo a carico dei datori di lavoro in caso di licenziamento collettivo.

Pertanto, l’aliquota passa dal 41% all’ 82% del massimale mensile NASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Ebbene, secondo l’Istituto di previdenza l’aumento del contributo riguarda i licenziamenti del periodo di paga “gennaio 2018”.

Questo nel caso in cui le relative procedure risultino avviate dopo il 20 ottobre 2017.

Inoltre, si precisa che il relativo versamento andrà effettuato entro il giorno 16 marzo 2018.

Sono soggetti all’applicazione “i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria (0,90%), ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che, come tali, rientrano nel campo di applicazione della Cigs”.

La misura del contributo per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, deve essere rideterminata.

Questo avverrà in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, comma 35, della legge n. 92/2012, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo in argomento è moltiplicata per 3 volte.

Per i licenziamenti effettuati dal 1° gennaio 2018 nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo ex articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012.

 

 

 

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