Idroscalo di Milano e annegamento di un bagnante (Cass. civ., sez. III, ord., 3 aprile 2023, n. 9172).

Tragedia dell’Idroscalo di Milano e ripartizione probatoria in tema di responsabilità per custodia.

La vicenda trae origine dall’annegamento di un bagnante presso l’Idroscalo di Milano, in particolare, la vittima, a distanza di 10-15 metri dalla riva sprofondava nelle acque per un improvviso affossamento.

Nel 2007, un anno dopo tale tragico evento, a seguito di altro annegamento, la Provincia di Milano, dopo una prima ordinanza di divieto di balneazione, poi revocata, vietava l’accesso all’area.

I congiunti del ragazzo deceduto citavano in giudizio la Provincia di Milano per il risarcimento dei danni, assumendone una responsabilità ai sensi degli artt. 2050,2051 o 2043 c.c., quanto alla custodia dell’area o al suo utilizzo, e comunque ai sensi dell’art. 2049 c.c. per l’inadeguatezza dei soccorsi.

Il Tribunale di Milano, accertato che non vi era stato alcun cedimento del fondale, riteneva la esclusiva colpa della vittima nella causazione dell’evento, per essersi “ imprudentemente immerso dove era segnalato pericolo pur non sapendo nuotare: circostanza questa che non contestata dagli attori e dunque da ritenersi provata.”

Successivamente, anche la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame.

La vicenda approda in Cassazione dove viene censurata, con i primi tre motivi, la contraddizione degli argomenti fatti valere dal giudice di merito; il concorso di colpa del danneggiato ed errata applicazione delle regole di cui all’art. 2051 c.c.

Secondo i ricorrenti i Giudici di merito non hanno tenuto in considerazione la intrinseca pericolosità della cosa e la provata ed evidente pericolosità di quel bacino di acque. Inoltre, la Corte di Appello, sempre secondo i ricorrenti, avrebbe tratto la convinzione della condotta colpevole del danneggiato senza un effettivo e chiaro accertamento della dinamica dell’incidente, atteso che il medesimo in realtà camminava a pochi metri dalla riva quando è sprofondato. I ricorrenti si dolgono che nella motivazione dell’impugnata sentenza la corte di merito abbia riportato una serie di massime concernenti il fortuito senza in concreto valutare e motivare in ordine all’autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo, nonché in ordine alla pericolosità della cosa.

Le censure sono fondate.

La vittima si è immersa nelle acque dell’Idroscalo, in corrispondenza della torretta di segnalazione, a distanza di 10-15 metri dalla riva e sprofondava per un improvviso affossamento delle acque, e decedeva dopo 7 giorni di stato comatoso.

Ciò posto, ricordano gli Ermellini, che ai sensi dell’art. 2051 c.c. il custode si libera della responsabilità fornendo la prova liberatoria del fortuito (v. in particolare Cass.,7/5/2021, n. 12166; Cass., 5/5/2020, n. 8466; Cass., 27/6/2016, n. 13222).

Compete al custode l’onere di provare che, anziché per fatto della cosa, l’evento dannoso è stato cagionato da caso fortuito.

Il custode si libera della responsabilità se prova che l’evento dannoso si è verificato in modo non prevedibile nè prevenibile, dovendo distinguersi tra situazioni di pericolo connesse alla struttura, o alle pertinenze della cosa, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della medesima, solamente in quest’ultima ipotesi potendo invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l’evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere od ovviare alla straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.

In virtù di tali principi, non spetta al danneggiato fornire la prova dell’insidia o del trabocchetto, mentre incombe al custode dedurre e provare l’eventuale concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227,1 co., c.c. (v. Cass., 10/6/2020, n. 11096; Cass., 24/2/2011, n. 4495; Cass., 8/8/2007, n. 17377).

Ergo, i Giudici di appello non hanno fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto hanno ritenuto il comportamento del danneggiato di per sé idoneo a provocare il danno, senza tenere conto della sua non imprevedibilità ed evitabilità, avuto riguardo alla specifica e particolare situazione della cosa nella specie.

Avv. Emanuela Foligno

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