Lesioni personali e differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente (Cass. pen., sez. V, dep. 22 novembre 2022, n. 44407).
Lesioni personali e distinzione tra dolo e colpa cosciente.
Pronunciandosi in merito al delitto di lesioni personali, la Suprema Corte ribadisce la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, soffermandosi anche sull’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
La vicenda trae origine dal giudizio instaurato dalla persona offesa per il reato di lesioni personali –commesso in occasione di una lite per un posto parcheggio a Milano- e giunge all’attenzione della Corte di Cassazione.
Preliminarmente bisogna distinguere:
Art. 590 c.p.: “Lesioni personali colpose “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”
Art. 582 c.p. : “Lesioni personali -Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale(1) , dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente(2) , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c. nav. 1151](3). Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa”.
L’imputato ricorre in Cassazione lamentando come l’attendibilità della persona offesa fosse frutto di una valutazione contraddittoria e come la condanna avesse ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del dolo eventuale in luogo di quello della colpa cosciente.
Difatti, l’attendibilità della persona offesa, secondo la tesi del ricorrente, era stata valutata in maniera differente dal Tribunale di primo grado e dalla Corte d’appello. La credibilità della stessa era stata già messa in dubbio dal Giudice di seconde cure con riferimento ad alcuni profili del fatto, ma fu considerata valida con riferimento alle circostanze dichiarate al pronto soccorso, in cui le vennero inferte le lesioni, delle quali si dava atto nel certificato medico poi rilasciato e sulle quali la Corte territoriale non argomentava, non valutandone la credibilità pur avendo di fatto sconfessato la veridicità delle altre dichiarazioni della persona offesa sulla base di altri elementi oggettivi che ne avevano fornito una palese smentita. Ciò avrebbe dovuto portare ad un differente giudizio di attendibilità anche con riferimento alle circostanze in cui le lesioni personali vennero a crearsi.
Riguardo, invece, l’elemento soggettivo, la Suprema Corte cita la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente chiarito dalle Sezioni Unite: ricorre il primo quando l’agente si sia chiaramente rappresentato la possibilità di verificazione dell’evento concreto e, nonostante questo, abbia comunque agito di fatto accettando l’eventuale “prezzo da pagare”; vi è invece colpa cosciente quando la volontà dell’agente non è diretta verso l’evento ed egli pur avendo presente il collegamento causale tra la violazione delle norme cautelari e l’evento illecito, si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza o irragionevolezza (Cass. pen., sez. Unite, ud. 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343).
È quindi sul piano dell’aspetto volitivo che si deve cercare la distinzione, ma ai fini del dolo eventuale non basta aver previsto l’evento, ma è necessario averlo accettato come conseguenza eventuale.
Nel caso concreto, la Corte territoriale non ha tenuto conto delle circostanze del fatto che invece avrebbero dovuto far propendere per il riconoscimento di una colpa cosciente.
Conclusivamente, il ricorso dell’imputata viene accolto e la sentenza annullata con rinvio.
Avv. Emanuela Foligno
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