Un cittadino, dopo aver concluso una transazione con un’assicurazione, può essere ulteriormente risarcito? La risposta va circostanziata

Ottimo l’articolo dell’avv. Faillace Stefano che riprende con ottima sistematicità questo argomento e che si intendere riassumere in questa personale riflessione grazie alla soluzione condivisa della Cassazione. Un argomento, quello della transazione, che interessa assolutamente anche noi medici legali. Spesso infatti ci troviamo ad analizzare alcune pratiche prima che vadano nelle mani di un avvocato.
Insomma, è possibile che un cittadino danneggiato dopo che abbia chiuso una transazione con una compagnia di assicurazione possa vedersi risarcito ulteriormente un peggioramento del proprio stato di salute? La risposta è affermativa, ma solo a determinate condizioni.
Il fulcro di tutto è rappresentato dal requisito della determinabilità dell’oggetto della transazione. Infatti un contratto di transazione che abbia ad oggetto anche i danni futuri che non possono essere previsti singolarmente dai contraenti non può essere considerato valido. E non lo è in quanto caratterizzato da un oggetto non determinato ai sensi dell’art. 1346 c.c.
Pur volendo ammettere che si possano concludere transazioni aleatorie in riferimento ai danni futuri il rischio sotteso a tale operazione negoziale può riguardare solamente quei pregiudizi che abbiamo la caratteristica della prevedibilità e conoscibilità del danno.

Il ruolo del medico legale

Come si diceva sopra, il tutto ha una rilevanza medico legale non indifferente. Sarà infatti proprio  il medico legale a stabilire se il peggioramento di cui richiede il risarcimento il danneggiato era prevedibile (e quindi scontato nella transazione) oppure no.
Quindi sale in cattedra il “nesso causale” che è proprio del medico legale colto il quale dovrà valutare il diretto collegamento tra il fatto originario e i danni lamentati dal danneggiato che si sono manifestati successivamente alla transazione.
Evidentemente il medico legale dovrà costruire una credibile catena causale tra il fatto originario del contenzioso e legarlo con dovizia scientifica all’aggravamento. Per farlo potrà basarsi certamente anche su statistiche mediche e sul concetto della “possibilità scientifica”. Il tutto, evidentemente, non dovrà essere aleatorio.
Casi frequenti sono rappresentati dai disturbi psichici o neurologici e proprio in questi casi dovrà essere accurato il medico legale ad intercettare la prevedibilità da un lato, l’avvocato del danneggiato di contestare l’oggetto del contratto di transazione, dall’altro.
Ci sarebbe molto da dire sull’argomento e specie molti sono i casi da discutere, ma questo sarà argomento verosimilmente del prossimo mese di settembre anche grazie l’aiuto dei giuristi e dei medici legali fedeli lettori di Responsabile Civile.

Dr. Carmelo Galipò
(Pres. Accademia della Medicina Legale)

 
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