Respinto il ricorso dell’azienda che non aveva fornito prova della effettiva sussistenza di un processo di riorganizzazione interna comportante la necessità del trasferimento del lavoratore

Con l’ordinanza n. 15635/2020, la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso promosso da un’azienda contro la decisione dei Giudici del merito di dichiarare l’illegittimità del trasferimento di un lavoratore, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro ricoperto prima del licenziamento e condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto del provvedimento.

La decisione della Corte di appello, nello specifico, si fondava sul rilievo che la società non avesse adempiuto all’onere di provare le ragioni di cui all’art. 2103 c.c. in materia di prestazione del lavoro, non dimostrando in giudizio la effettiva sussistenza di un processo di riorganizzazione interna comportante il venir meno delle mansioni in precedenza demandate al ricorrente.

Il Giudice territoriale ha quindi considerato illegittimo il trasferimento evidenziando, tra l’altro, che dopo il licenziamento erano stati assunti altri lavoratori, e che la dedotta soppressione delle funzioni “intermedie”, posta dalla società alla base del trasferimento, fosse smentita dalla documentazione prodotta e peraltro non provata dalla società.

Nell’impugnare la decisione davanti alla Cassazione, la ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione di norme di legge e l’omesso esame e valutazione documentazione allegata, in cui sarebbe incorsa la corte non tenendo conto del fatto che, da tutta la documentazione prodotta dalla società doveva desumersi che non corrispondeva a verità l’assunto della controparte secondo cui altri lavoratori avrebbero rivestito la posizione organizzativa da lui coperta prima del licenziamento e mai soppressa, poiché anzi emergeva che tale posizione non era stata assegnata a nessun altro lavoratore dopo il suo licenziamento.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto infondato il motivo del ricorso.

Nel caso di specie –rilevano dal Palazzaccio – la corte di appello, specificamente valutando la vicenda del trasferimento, aveva riscontrato la mancata dimostrazione in giudizio della effettiva sussistenza di un processo di riorganizzazione interna comportante il venir meno delle mansioni in precedenza demandate al lavoratore, unitamente alla dimostrazione del fatto che l’attività da lui antecedentemente svolta continuava ad essere svolta “ancora attualmente”, pervenendo logicamente alla “dichiarazione di illegittimità del trasferimento” adottato nei suoi confronti.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Giustificato motivo soggettivo, si al licenziamento per scarso impegno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui