Per la Suprema Corte di Cassazione è legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo del dipendente che per mancanza di diligenza e scarso impegno commetta errori rilevanti nell’eseguire la sua mansione principale
La Cassazione (Sez., Lav., sentenza n. 13625/2020) ha dichiarato legittimo, per giustificato motivo soggettivo, il licenziamento comminato da una Società al proprio dipendente per numerose inadempienze e incurie nello svolgimento delle mansioni attribuitegli e per le quali era stato specificatamente formato il lavoratore.
La vicenda approda dalla Corte d’Appello di Milano, che nel 2018 in riforma della decisione resa dal Tribunale di Pavia, dichiarava la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo comminato da una Società al proprio dipendente, e per l’effetto condannava la Società datrice di lavoro a corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso nella misura contrattualmente dovuta oltre rivalutazione monetaria e interessi legali statuendo la restituzione da parte del lavoratore della somma incamerata in esecuzione della sentenza di primo grado.
Nello specifico, la Corte d’Appello valutava come dirimenti le numerose inadempienze e trascuratezze del lavoratore circa le modalità di redazione del piano finanziario, da redigersi presso il servizio di tesoreria.
Valutava anche che “la base giustificativa del licenziamento non andasse rinvenuta nella giusta causa, bensì nel giustificato motivo soggettivo, non vertendosi nell’ambito di trasgressioni tali da incidere sul vincolo fiduciario in modo da imporre il licenziamento per giusta causa, bensì di fattispecie di inadempimento e neghittosità rilevanti sotto il profilo di una affidabile resa lavorativa, in quanto determinate da mancanza di diligenza e impegno professionale”.
Il lavoratore ricorre in Cassazione sostenendo come primo motivo che la redazione e revisione del piano finanziario costituisse una mansione nuova la cui corretta esecuzione non può essere posta a base del licenziamento. Con il secondo contesta l’omessa motivazione sulla mancanza di diligenza e impegno professionale; con il terzo deduce la violazione del contratto collettivo di lavoro per sproporzione e inadeguatezza della sanzione irrogata; e con il quarto motivo contesta il mancato riconoscimento del danno biologico subito per le condotte vessatorie di un superiore.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del lavoratore.
In primo luogo evidenziano che le circostanze che hanno indotto la Corte d’Appello a ritenere legittimo il licenziamento perchè la valutazione delle mansioni specifiche attribuite al lavoratore è valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità.
Sulla mancanza di diligenza e impegno gli Ermellini evidenziano che l’istruttoria della Corte territoriale ha evidenziato la rilevanza degli errori commessi dal lavoratore in considerazione del periodo di formazione e affiancamento del lavoratore.
La lamentata violazione del Contratto Collettivo Nazionale e inadeguatezza della sanzione comminata vengono considerate inammissibili poiché esulano dal controllo di legittimità.
L’ultimo motivo di ricorso del lavoratore viene considerato infondato in quanto la Corte d’Appello ha escluso il fenomeno del mobbing per assenza di condotte vessatorie sistematicamente orientate a causare offese di ordine professionale e/o rilevati sul piano psichico e morale.
Il ricorso del lavoratore viene respinto e confermata la pronuncia della Corte d’Appello di Milano.
Avv. Emanuela Foligno
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