È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 32 della Costituzione del combinato disposto dell’art. 8, del DPR 115/20, dell’articolo 91 c.p.c, dell’art. 8, commi I, II, della legge 24/2017, dell’art. 669 quaterdecies c.p.c. e dell’articolo 669 septies c.p.c., nella parte in cui escludono l’addebito delle spese di CTU svolta nel procedimento a carico di una parte diversa da quella ricorrente

Secondo il Tribunale di Firenze (Sez. IV, Ordinanza del 21 maggio 2020 – Giudice Dott. Minniti), rischia l’incostituzionalità l’Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio inserito dalla Legge Gelli come condizione di procedibilità all’azione civile per errore medico riguardo l’impossibilità di addebito delle spese di CTU ai resistenti.

Nel decidere un procedimento sommario di ATP instaurato nei confronti della Struttura sanitaria per errore medico (nel corso del quale venivano poste a carico solidale di entrambe parti le spese della CTU), al Tribunale di Firenze viene eccepita la questione di legittimità costituzionale sopra indicata.

Secondo la parte ricorrente una ripartizione del costo della CTU diversa dall’integrale addebito imposto alla parte che agisce in giudizio è legittima in quanto il giudizio di ATP viene posto a condizione di procedibilità della domanda con previsioni di sanzioni in caso di mancata partecipazione dei soggetti coinvolti indipendentemente dall’esito del giudizio.

Ciò in quanto la natura super partes della Consulenza resa in seno all’ATP è di tipo neutrale e persegue l’interesse generale della giustizia.

Il Tribunale, premesso il combinato disposto delle norme regolanti la materia, evidenzia che l’orientamento della giurisprudenza depone per l’addebito delle spese di CTU alla parte ricorrente, fatta salva la possibilità di addebitarle successivamente alla parte resistente nel giudizio di merito.

Tale orientamento è giustificato con il principio di anticipazione delle spese processuali a carico della parte richiedente nella fase anteriore a quella di merito.

Preso atto dell’indirizzo della Suprema Corte il Tribunale ritiene di valutare se risulti, oppure no, infondato il dubbio che l’anticipo dei costi del Collegio Peritale nel procedimento di ATP per responsabilità medica, si ponga in contrasto con gli artt. 2,3,24 e 32 Cost. rappresentando un ostacolo economico irragionevole del diritto del danneggiato.

Il costo delle attività dei Consulenti d’Ufficio non possono essere differiti all’esito del giudizio di merito e molto di frequente sono di valore significativo.

Tali spese se poste esclusivamente, e sempre, a carico della parte che agisce rappresentano un significativo ostacolo all’esercizio del diritto alla tutela della salute, producendo, gioco forza una disparità di trattamento determinato dalle capacità economiche della parte, e ciò viola l’art. 3 della Costituzione.

Al riguardo, e  nei medesimi termini, sottolinea il Tribunale, si è pronunciata anche la Corte di Giustizia Europea (C-75/16 del 14 giugno 2017) affermando che una condizione di procedibilità può risultare compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva qualora tale procedura non conduca a una decisione vincolante per le parti e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti per le parti.

Viene dunque ritenuto che una difforme articolazione del diritto di accesso alla giustizia nell’ambito di diritti fondamentali tutelati dalla CDFUE e dalla Costituzione non appare ragionevole ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost.

Il diverso regime attuale aggrava in misura irragionevole l’accesso alla tutela da parte del paziente.

Infatti la necessità del paziente di dovere anticipare importi di 5-10 mila euro (e anche oltre) è destinata a incidere sull’equità stessa del processo conciliativo cui l’ATP è finalizzato perché pone il paziente non abbiente in una posizione di debolezza economica nella trattativa anche se all’interno di un procedimento giudiziale.

Per tali ragioni, la necessità di decidere di porre il costo della CTU a carico, in tutto o parzialmente, della parte richiedente, le cui ragioni sul piano medico legale paiono confermate dall’esito della relazione, giustifica la rilevanza e la fondatezza della questione di legittimità sollevata.

Pertanto il Tribunale di Firenze, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità con riferimento agli artt. 2,3,24 e 32 della Costituzione, dispone la sospensione del procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Avv. Emanuela Foligno

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