Guida al tribunale dei ministri: una panoramica sulle sue funzioni, la sua composizione e le procedure che segue. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Dopo la vicenda della nave Diciotti e la notizia dell’indagine a carico del Ministro degli Interni Matteo Salvini per i reati di sequestro di persona, abuso d’ufficio e arresto illegale, si è parlato spesso di Tribunale dei ministri.

Ma cos’è quest’organo e come funziona? Vediamolo insieme.

In premessa, occorre dire che tale tribunale è l’organo competente a giudicare un Ministro.

Si tratta, in particolare, di una sezione specializzata del tribunale ordinario, cui spetta un primo vaglio della documentazione posta a base delle accuse e che non può giudicare il Ministro una volta che la Camera ha rilasciato l’autorizzazione a procedere.

Il Tribunale dei Ministri è previsto dall’art. 96 della Costituzione (sostituito dalla legge costituzionale n. 1/1989) ai sensi del quale si stabilisce quanto segue.

“Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale”.

Ma da chi è composto tale organo?

Il Tribunale dei Ministri è un collegio di cui fanno parte tre membri effettivi e tre supplenti in possesso della qualifica di magistrato di tribunale o superiore e da almeno 5 anni.

Esso è presieduto dal magistrato con funzioni più importanti o più anziano d’età.

Inoltre, i magistrati che lo compongono restano in carica due anni e quando uno o più di loro viene meno per scadenza dell’incarico o impedimento, il collegio viene subito integrato

Tribunale dei Ministri: quadro normativo

Le legge costituzionale n. 1/1989 fornisce in diversi articoli precisazioni procedurali.

L’art. 5 – in primis – prevede che la competenza al rilascio dell’autorizzazione spetti alla Camera di appartenenza di colui/coloro nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguarda soggetti estranei al Senato o alla Camera.

Invece, è competenza del Senato se gli accusati appartengono a Camere diverse. Oppure, se si deve procedere nei confronti di soggetti che non fanno parte di nessuna delle due.

Ancora, l’art. 10 prevede che nei procedimenti per i reati ministeriali di cui all’art. 96, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e gli inquisiti appartenenti al Senato o alla Camera “non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza, perquisizioni personali o domiciliari senza l’autorizzazione della Camera (…) salvo che siano colti nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura”.

Ma non è tutto.

Si legge anche che “nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non può essere disposta l’applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.”

La procedura

La procedura penale prevista per giudicare un Ministro è particolarmente complessa a causa delle garanzie di cui godono questi soggetti.

L’iter comunque è il seguente.

Il procedimento ha inizio nel momento in cui vengono presentate denunce, referti o rapporti relativi a reati ministeriali.

Questi ultimi vengono inviati al Procuratore della Repubblica del tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio. Una volta ricevuti i documenti suddetti il Pm non è tenuto a indagare, ma deve limitarsi a trasmetterli al Tribunale dei Ministri e a comunicarli ai soggetti interessati,.

L’organo, una volta esaminati i documenti, compiute le indagini e sentito il Pm, ha 90 giorni di tempo per archiviare il procedimento con decreto non impugnabile. Oppure, trasmettere gli atti. Questi dovranno essere accompagnati da una relazione motivata al Procuratore della Repubblica.

Sarà lui poi a dover chiedere l’autorizzazione a procedere alla Camera di appartenenza.

La Camera a cui è stata rivolta la richiesta di autorizzazione, in base alle risultanze istruttorie della giunta competente può muoversi nei seguenti modi.

O negandola insindacabilmente a maggioranza assoluta, se rileva che l’inquisito ha agito per tutelare un interesse costituzionalmente rilevante o per perseguire una finalità pubblica superiore.

Oppure può concederla. In questo modo, permetterà al tribunale ordinario del capoluogo del distretto di corte d’appello competente territorialmente di giudicare il ministro indagato.

 

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