La Cassazione fa il punto in merito alle controversie sulle cause condominiali e la competenza giuridica riguardo al riparto delle spese

La Corte di cassazione nell’ordinanza numero 21227/2018 fornisce dei chiarimenti importanti che riguardano le controversie sulle cause condominiali.

In particolare, gli Ermellini hanno stabilito che è competente il giudice di pace per le controversie sul riparto di spese, laddove la quota del condomino che agisce non superi i 5mila euro.

Questo significa, dunque, che la determinazione della competenza per valore delle cause condominiali va realizzata tenendo in conto non l’intera spesa contestata, ma la quota attribuita al condomino che agisce in giudizio.

Nello specifico, laddove un condomino agisca per far valere l’inesistenza del suo obbligo di pagamento ritenendo invalida la deliberazione assembleare, i giudici sostengono che sia necessario far riferimento all’importo contestato.

E questo, affermano gli Ermellini, “relativamente alla sua singola obbligazione e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea”.

Questo in quanto l’individuazione della competenza giudiziale per valore va effettuata tenendo conto non del quid disputandum ma del thema decidendum.

Ne consegue, pertanto, che l’accertamento del rapporto che costituisce la causa petendi della domanda non influisce sulla qualificazione dell’oggetto della domanda principale.

E, dunque, nemmeno sul valore della causa. Tale aspetto concerne una questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale.

I giudici di Cassazione hanno concluso quindi che, nelle cause condominiali, l’interesse ad agire del condomino per far accertare l’illegittimità della ripartizione delle spese è correlato all’importo che, in virtù della ripartizione stessa, egli sarebbe tenuto a pagare.

Ergo, se tale importo dovuto non supera i 5mila euro, la competenza per valore spetta al giudice di pace e non al tribunale.

 

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